Controlli e liti

Parte l’operazione monitoraggio e controllo degli aiuti Covid

Franco ha firmato il Dm: ora dalle Entrate i dettagli dell’autodichiarazione. Da chiarire le istanze già inviate

di Giorgio Gavelli

È stato firmato dal ministro dell’Economia Daniele Franco il decreto contenente le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato di cui alle Sezioni 3.1. e 3.12 del Quadro temporaneo Covid-19 della Commissione UE (comunicazione 19 marzo 2020 C 1863 final più volte aggiornata), noto anche come temporary framework. Il provvedimento, previsto dal comma 16 dell’articolo 1 del Dl 41/2021, ha lo scopo di declinare l’obbligo – da parte dei soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto stesso – di presentare all’agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali di aiuto del temporary framework, anche al fine di poter usufruire dei maggiori importi contenuti negli interventi emendativi via via approvati dalla Commissione europea nel perdurare della pandemia. Come già rilevato, il decreto demanda a un provvedimento direttoriale delle Entrate l’individuazione di termini, modalità e contenuto della autodichiarazione da parte dei beneficiari (e, forse, delle conseguenze di errori e omissioni, a oggi ignote).

Avvicinandosi il periodo delle festività natalizie, si spera che contribuenti e consulenti non siano costretti ad affrontare tematiche così spinose in un periodo di tradizionale chiusura di studi e aziende. A ogni modo, la dichiarazione sostitutiva non dovrebbe discostarsi da quelle che in queste settimane sono state compilate per richiedere alcuni contributi a fondo perduto, come quello perequativo e quello cosiddetto «attività chiuse». Il che non è di grande soddisfazione per i soggetti che se ne devono occupare, atteso che modelli e relative istruzioni non sono certo di semplice approccio e stanno determinando rilevanti problemi compilativi.

Un primo quesito, che probabilmente verrà sciolto dal provvedimento dell’Agenzia (speriamo in senso negativo), riguarda la necessità, da parte di chi ha appena trasmesso il modello in allegato all’istanza di richiesta di un contributo, di replicare l’istanza anche in assenza di modifiche.

Una seconda perplessità riguarda il rapporto tra gli aiuti citati all’articolo 1 del decreto come oggetto di monitoraggio e gli «altri aiuti (compresi quelli non fiscali e non erariali)» facenti parte del temporary framework di cui ai citati modelli di autodichiarazione. Inoltre, è auspicabile chiarire meglio a quali condizioni ci si può avvalere degli incrementi di plafond approvati nel tempo dalla Commissione Ue per tamponare precedenti eccessi e come si transita dai massimali della Sezione 3.1 a quelli della Sezione 3.12. Il tutto dovrebbe poi trovare adeguato coordinamento con il termine del 31 gennaio prossimo entro il quale – per effetto della conversione in legge del Dl 146/2021 – le imprese sono chiamate a versare l’eccedenza Irap indebitamente trattenuta ai sensi dell’articolo 24 del Dl 34/2020, proprio per effetto del superamento dei limiti comunitari. Come tale eccedenza incida nell’ambito dell’autodichiarazione richiesta da questo decreto e sulla dichiarazione Irap presentata nelle scorse settimane (rigo IS201) al momento resta un mistero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©