Passaggio da ordinario a forfettario, in Redditi valutazione sulle operazioni a cavallo
Ancora pochi giorni prima della scadenza dei termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissati per quest’anno al 31 ottobre 2018. In questa fase conclusiva, i contribuenti che sono transitati dal regime ordinario a quello forfettario (e viceversa) dovranno prestare attenzione alle componenti reddituali «a cavallo d’anno», soprattutto nell’ipotesi in cui muta il regime di determinazione del reddito, come avviene per le imprese che transitano dal criterio di competenza a quello di cassa. A tal proposito, per evitare salti o duplicazioni d’imposta, la legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), all’articolo 1, commi 66 e 72 prevede specifiche disposizioni.
Il quadro di riferimento
Il primo comma citato disciplina il caso in cui negli anni precedenti all’ingresso nel regime forfettario, il contribuente, in conformità alle disposizioni del Tuir, abbia rinviato a periodi successivi l’imponibilità o la deduzione di un componente reddituale, come, ad esempio, la plusvalenza rateizzata in 5 anni o le spese di manutenzione dilazionate in un quinquennio. Se ciò dovesse verificarsi, il comma 66 richiede che le eventuali quote residue partecipino alla determinazione del reddito dell’esercizio precedente all’applicazione del regime forfettario. Ciò significa che coloro che dal 2018 sono forfettari, in Redditi 2018 (riferito all’esercizio 2017) dovranno portare a tassazione o in deduzione le quote che ancora non hanno concorso alla formazione del reddito, sia ai fini Irpef che Irap. Di converso, i contribuenti forfettari già dal 2017 avrebbero dovuto applicare tale principio in Redditi 2017; pertanto, nella dichiarazione in scadenza il prossimo 31 ottobre non dovranno tenere conto di tali componenti.
Il comma 72, invece, detta specifiche regole per quei ricavi e costi che, per applicazione del principio di cassa, concorrono alla determinazione del reddito in un periodo diverso da quello di competenza e il forfettario passa al regime ordinario. In questa ipotesi, la legge di Stabilità 2015 prevede quanto segue:
•i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito in quanto percepiti, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile degli anni successivi, anche se di competenza di tali periodi;
•i proventi che, seppur di competenza del periodo forfettario, non sono stati tassati in quanto non percepiti, concorreranno alla determinazione del reddito nell’anno di incasso.
Ricavi e principio di competenza
Corrispondenti criteri si applicano qualora, invece, avvenga il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. Si pensi, ad esempio, a un’impresa che ha eseguito una prestazione nel 2017, ma il relativo compenso è stato percepito solo nel 2018, anno in cui si applica il regime forfettario. In questa ipotesi, il provento va tassato per competenza nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2017 (Redditi 2018) e tali ricavi non concorreranno alla formazione del reddito dichiarato in Redditi 2019. Se, invece, il compenso è stato corrisposto nel 2017, ma la prestazione è di competenza dell’anno seguente, non andrà indicato in Redditi 2018, ma nel modello dichiarativo presentato successivamente.
I costi sostenuti
Relativamente ai costi sostenuti, la norma disciplina unicamente l’ipotesi di passaggio da forfettario a ordinario, prevedendo che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, in quanto le stesse sono già state “dedotte” a seguito della forfetizzazione dei compensi percepiti.
Il quadro del modello per i professionisti
Si può dire che le conclusioni fin qui svolte dovrebbero valere per i contribuenti che applicano la contabilità ordinaria, in quanto per i professionisti e gli esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, è già prevista la determinazione del reddito secondo il principio di cassa; di conseguenza non dovrebbero verificarsi sfasamenti temporali, anche se occorre definire quale quadro della dichiarazione utilizzare (se RE/RG o LM). Si è propensi a ritenere che vada compilato unicamente il quadro riferito al regime applicato con riferimento al periodo d’imposta in cui si presenta la dichiarazione, ma sarebbe opportuno un chiarimento in merito.