Patent box, da rinnovare ogni anno l’opzione per il calcolo fai da te
Durerà un anno e sarà rinnovabile l’opzione per il calcolo “fai da te” del reddito agevolabile da patent box.
Lo stabilisce la bozza del provvedimento attuativo dell’articolo 4 del decreto crescita, diffusa ieri in consultazione dall’agenzia delle Entrate. Chi si avvale dell’autodeterminazione ripartisce la deduzione di ogni esercizio in tre quote annuali. Tra i metodi di calcolo del reddito implicito, privilegiati Cup e Residual profit split.
Consultazione breve
Le Entrate hanno avviato una breve consultazione (fino al 24 luglio) per il provvedimento, pubblicato ieri, che disciplina l’opzione per l’autodeterminazione del reddito agevolabile da patent box, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Dl 34/2019.
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie osservazioni via e-mail all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it. Il provvedimento chiarisce in primo luogo che l’opzione per determinare il reddito agevolato senza il ruling preventivo viene comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa ad ogni esercizio di validità del patent box, ha durata di un anno ed è rinnovabile. Ad esempio, chi ha avviato il regime dal 2019, con durata quinquennale, comunicherà nel modello Redditi 2020 l’opzione per il fai da te a valere sul 2019. Se si intende mantenere l’autodeterminazione per il 2020, si ribadirà la scelta nel modello Redditi 2021 e così via.
Per ciascuno di questi anni, la variazione in diminuzione (50% del reddito ascrivibile al bene immateriale, ragguagliato con il nexus ratio) si ripartisce in tre quote di pari importo. Tornando all’esempio, la detassazione del 2019 si dedurrà nel 2019-2020-2021 (un terzo per anno), quella del 2020 nel triennio 2020-2021-2022 e così via.
Chi intende autodeterminare il reddito agevolabile deve predisporre un documento suddiviso in due sezioni. Nella prima si riportano le informazioni riguardanti l’impresa, il modello organizzativo, il business, con le relative funzioni e rischi, nonché beni immateriali e spese di ricerca e sviluppo. Nella seconda sezione, invece, si dettagliano i criteri di calcolo del reddito agevolato, partendo dalla descrizione del metodo adottato. Quest’ultimo dovrà essere costituito dal Cup (calcolo della royalty implicita attraverso il confronto con quelle previste nei rapporti tra imprese indipendenti) oppure dal Residual profit split (come definiti dalle linee guida Ocse del 2017 e dal Dm 14 maggio 2018). Qualora si utilizzi un metodo differente, si dovranno illustrare le ragioni per cui Cup e Rpsm sono stati considerati non appropriati. Nella sezione seconda dovranno poi riportarsi i conti economici virtuali del «ramo bene immateriale», determinati partendo dalla applicazione della royalty implicita ai ricavi rilevanti (Cup), oppure attraverso la segregazione del conto economico complessivo tra quello delle funzioni routinarie (calcolato sulla base di indici di redditività tratti da una analisi di benchmark) e (per differenza) quello del bene immateriale (Rpsm). Se alcune informazioni sono già contenute nella documentazione predisposta ai fini della esimente da sanzioni da transfer pricing, si potrà operare un mero richiamo.
La documentazione, il cui possesso deve essere comunicato nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere consegnata ai verificatori entro 20 giorni dalla richiesta.
Agenzia delle Entrate, schema di provvedimento sul patent box in consultazione