Imposte

Patent box, super deduzione al test della data di registrazione

Brevetti agevolabili dal momento della registrazione. Non è chiara la tempistica rilevante per software, disegni e modelli

di Luca Gaiani

Ancora al palo la super deduzione da nuovo patent box, per i numerosi dubbi applicativi irrisolti. Nel versamento dell’Ires a saldo per il 2021, che, per chi ha approvato i bilanci a giugno, scadrà il prossimo 22 agosto, le società che utilizzano beni immateriali non sono ancora in grado di calcolare con precisione lo sconto spettante sulle spese di ricerca.

Tra i tanti interrogativi che attendono un chiarimento delle Entrate, particolare rilevanza assume quello riguardante la data in cui il bene immateriale si considera agevolato in quanto dotato di una privativa industriale.

Il regime agevolato sulle spese di R&S per i beni immateriali (software, brevetti e disegni e modelli), introdotto dal Dl 146/2021 e riscritto dalla legge di bilancio 2022, è in vigore dall’esercizio 2021, sostituendo da tale esercizio le opzioni per il “vecchio” patent box, ma ancora mancano dettagliate istruzioni che consentano alle imprese di applicarlo in modo affidabile. L’agevolazione, costituita da una deduzione extracontabile pari al 110% delle spese di ricerca e sviluppo, si sostanzia in un regime “ordinario”, che riguarda le spese sui beni già esistenti, e in un regime cosiddetto premiale che agevola le attività di R&S svolte in funzione della creazione di un nuovo intangibile.

Un elemento di grande incertezza, che deriva dalla diversa definizione degli intangibili rispetto a quella del vecchio patent box, riguarda il momento a partire dal quale il bene può usufruire del 110 per cento. La super-deduzione richiede infatti che l’intangibile sia “tutelato” (e non solo “tutelabile” secondo la definizione del patent box) senza però indicare espressamente da quando questa condizione si verifica. Non è chiaro, ad esempio, se un brevetto sia agevolato al momento di presentazione della domanda o se si debba attendere la registrazione. L’agenzia delle Entrate, durante il Telefisco estivo del 15 giugno 2022, ha adottato la seconda interpretazione. Non è invece stata data risposta ad interrogativi riguardanti il momento rilevante per software e disegni e modelli. Per questi ultimi, in particolare, ci si chiede se siano agevolabili, ancorché non registrati, quelli che possiedono i requisiti di “registrabilità”, i quali sono destinatari di una sorta di tutela automatica in base al regolamento Ue 6/2002. Il problema è assai rilevante: si pensi ad un disegno nato nel 2021 e per il quale si è chiesta registrazione nel 2022. Se rileva la data di creazione, questo Ip sarà agevolato nel 2021 e fruirà del recapture anche dei costi sostenuti per la sua realizzazione dal 2013 al 2020. Diversamente, la deduzione sarà rinviata all’esercizio 2022 (con recapture 2014-2021).

Con riferimento al calcolo della agevolazione, un aspetto da chiarire riguarda la possibilità, prevista dalla norma dopo le modifiche della Legge 234/2021, di considerare tra le spese detassate al 110%, anche quelle che usufruiscono del credito di imposta R&S. Se dal lato della super-deduzione non paiono esservi ostacoli di sorta, un interrogativo sorge con riferimento al calcolo del tax credit. Il comma 203 della Legge 160/2019 stabilisce che la base su cui applicare le percentuali di credito è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili; si deve dunque stabilire se tra queste sovvenzioni rientri anche la super deduzione 110 per cento.

Secondo una prima interpretazione, per sovvenzioni e contributi devono intendersi solo quelli diretti ricevuti per gli stessi costi agevolati dal credito R&S. Altri, invece, sostengono che la super deduzione costituisce contributo incluso nel disposto del comma 203 sopra richiamato e che la base del credito andrebbe dunque ridotta dei costi agevolati al 110%. Secondo Assonime (circolare 19/2022), a quest’ultima tesi aderirebbe anche l’Agenzia alla luce dell’interpretazione fornita sul calcolo del credito di imposta per imprese energivore. È stato infatti affermato (circolare 13/E/2022) che per “sussidio” deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa.

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