Patto di famiglia, esente la cessione della nuda proprietà delle quote
Gli interpelli 37 e 38 delle Entrate escludono dall’imposta di successione la cessione della partecipazione di controllo
Niente imposta di donazione per il patto di famiglia con il quale il disponente cede al figlio la nuda proprietà della quota di controllo della società partecipata, unitamente al relativo diritto di voto, mantenendo il diritto agli utili in capo al disponente.
Così afferma l’agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello numero 37 e numero 38 del 7 febbraio, le quali, dunque, affermano l’applicabilità, nei casi osservati, dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 (il Tus, Testo unico dell’imposta di successione), vale a dire la completa esenzione da imposta di donazione del trasferimento della quota di partecipazione al capitale della società oggetto del patto di famiglia.
Il pronunciamento è interessante perché analizza due casi nei quali, con il patto di famiglia, viene passato ai discendenti il controllo della società partecipata non attraverso il trasferimento del diritto di piena proprietà della partecipazione di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà, in quanto il disponente mantiene il diritto di usufrutto.
Si tratta, però, di un diritto di usufrutto “a contenuto limitato”: infatti, di regola, l’usufruttuario di una quota di partecipazione al capitale di una società deriva dal suo usufrutto sia il diritto di voto nelle assemblee dei soci sia quello alla riscossione degli utili. Se, però, la titolarità del diritto agli utili non appare sottraibile al soggetto titolare del diritto di usufrutto (il quale, privato del diritto agli utili, subirebbe un “attentato” alla sua stessa intrinseca natura), invece il diritto di voto non è inscindibilmente connesso al soggetto usufruttuario, quando una quota di partecipazione sia segmentata tra un soggetto usufruttuario e un nudo proprietario. Lo esplicita la legge stessa: l’articolo 2352, comma 1, del Codice civile, prescrive, infatti, che nel caso di usufrutto «il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria… all’usufruttuario».
Con le risposte 37 e 38 si ottiene la certezza che l’esenzione da imposta di donazione, di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Tus, spetta anche se la quota di controllo (quella che assicura il 50,01 dei voti nell’assemblea “ordinaria” della società partecipata e, cioè, quella ove si nominano le cariche sociali e si approva il bilancio) non sia trasferita, con donazione o patto di famiglia, per il diritto di piena proprietà, ma “solo” per il diritto di nuda proprietà, a condizione che il nudo proprietario, per convenzione con il donante, abbia la titolarità del diritto di voto in assemblea ordinaria (e mantenga la titolarità della quota di controllo per almeno 5 anni dalla data della donazione o del patto di famiglia).
Vi è infine da notare che le risposte 37 e 38 riguardano casi in cui, in conseguenza del patto di famiglia, vi è una situazione di comunione (tra i discendenti del donante) con riguardo alla quota di controllo oggetto del patto stesso: nella 37 si tratta di tre fratelli che donano a una comunione formata dai loro rispettivi figli, nella 38 si tratta di un padre che pianifica il passaggio della sua quota di controllo a una comunione tra i suoi figli.