Pegno non possessorio, domande online con l’attivazione del registro
1In sintesi
Con l’istituzione del codice negozio “5000” per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio e l’attivazione dell’apposito Registro è ora possibile compilare e inviare le domande esclusivamente in forma telematica.
Con lo scopo di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, l’articolo 1 del Dl 59/2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico il pegno non possessorio. Inoltre, con provvedimento del 12 gennaio scorso l’agenzia delle Entrate ha previsto le specifiche tecniche per l’invio telematico delle domande.
Si tratta di una particolare forma di garanzia – per i crediti inerenti all’esercizio dell’impresa - che da un lato consente al debitore di ottenere finanza senza spossessarsi del bene, e dall’altro lato consente al creditore di recuperare il credito mediante la realizzazione dei valori dei beni dell’impresa.
Il regolamento attuativo è stato emanato con un decreto congiunto tra Mef e Giustizia 25 maggio 2021, n. 114 che disciplina il registro per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, tenuto esclusivamente in modalità informatizzata.
La formalità di iscrizione online della domanda consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
A tal fine, il provvedimento, agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023 ha previsto le specifiche tecniche per l’invio telematico delle domande.
A questo punto, per la piena operatività di questo importante strumento a garanzia del credito concesso alle imprese, occorreva attendere un comunicato dell’agenzia delle Entrate contenente l’annuncio della data di attivazione del Registro dei pegni, giunto in data 14 giugno 2023 con comunicato stampa ad hoc.
2Il pegno e i beni dati in garanzia
Quello non possessorio è una forma di pegno del tutto innovativa rispetto a quello tradizionale (di cui agli articoli 2784 e 2786 del Codice civile) a cui possono ricorrere tutti i soggetti, anche non imprenditori, in quanto: non richiede lo spossessamento del bene, il quale resta nella disponibilità del debitore; il creditore è garantito dai beni relativi all’esercizio dell’impresa; il contratto va iscritto in apposito registro informatico tenuto dall’agenzia delle Entrate in funzione di garanzia.
L’imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle imprese, dunque, ha la possibilità di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi.
La garanzia può essere costituita da beni mobili (materiali o immateriali) destinati all’esercizio dell’impresa (con esclusione dei beni mobili, anche immateriali, registrati; per questi ultimi è già prevista la garanzia ipotecaria di cui all’articolo 2810, comma 2, Codice civile) e sui crediti relativi a detta impresa.
I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche con riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
Le categorie di beni sono state puntualmente individuate con il provvedimento agenzia delle Entrate 26734 del 12 ottobre 2021 che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni.
Il pegno si trasferisce:
a) in caso di trasformazione del bene, al prodotto risultante dalla trasformazione. Si tratta di una eccezione al pegno ordinario;
b) in caso di alienazione del bene, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Da tali operazioni non deriva la costituzione di una nuova garanzia.
Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba anche per unione o commistione più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà indicate spettano a ciascun creditore pignoratizio, che deve restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate secondo criteri di proporzionalità sulla base delle stime effettuate.
A sua volta, il creditore può promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.
3La redazione dell’accordo di pegno
La costituzione del pegno non possessorio richiede la redazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità. Esso deve riportare il creditore, il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno, come pure la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e dell’importo massimo garantito.
Inoltre, come vedremo, gli atti costitutivi (come pure quelli modificativi ed estintivi) dei pegni vanno iscritti in un apposito registro (articolo 1, comma 4, Dl 59/2016).
Gli atti costitutivi da inviare al Registro pegni insieme alla domanda di iscrizione e alle altre formalità possono essere redatti nelle forme alternative di:
a) atto pubblico;
b) scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
c) contratto sottoscritto digitalmente dalle parti, che potrà essere inviato al registro da una delle parti coinvolte (creditore, debitore o terzo datore di pegno) o da un loro rappresentante munito di apposita procura;
d) provvedimento dell’autorità giudiziaria.
4Il patto rotativo
Se non diversamente previsto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare o comunque a disporre dei beni gravati da pegno nel rispetto della loro destinazione economica.
In tal caso, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che sia costituita una nuova garanzia (cd. patto di rotatività).
5Gli effetti verso i terzi
Il pegno tradizionale è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa o del documento al creditore (ovvero a un terzo designato dalle parti); in alternativa il bene dato in pegno può essere posto in custodia di entrambe le parti, ma in ogni caso il costituente non può disporne senza la cooperazione del creditore.
Il pegno non possessorio, pur essendo anch’esso un contratto reale, ha effetto verso i terzi solo con l’iscrizione nel registro informatizzato dei pegni non possessori costituito presso l’agenzia delle Entrate (cd. registro dei pegni non possessori).
Dal momento dell’iscrizione, il pegno prende grado (articoli 2852 e seguenti del Codice civile) ed è opponibile ai terzi, anche nelle procedure esecutive e concorsuali. In sostanza, detto Registro ha una finalità di pubblicità dichiarativa (e non costitutiva del pegno, bastando a tali fini infatti la mera conclusione, e redazione, del contratto).
La parte che chiede l’iscrizione nel registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore in via telematica il titolo costitutivo del pegno non possessorio e una domanda sottoscritta digitalmente che contiene specifiche indicazioni (generalità del creditore, del debitore, dell’eventuale terzo datore di pegno; data del titolo costitutivo del pegno; importo massimo garantito, descrizione del credito garantito se presente; descrizione dei beni o crediti gravati completa degli elementi che ne permettono l’identificazione; destinazione economica del bene gravato; facoltà del creditore di locare o di appropriarsi del bene oggetto del pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l’escussione; autocertificazione del debitore o del datore del pegno che i beni o crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono inerenti all’esercizio dell’ impresa; autocertificazione del datore del pegno di esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o crediti dati in pegno, eventuale patto di rotatività).
6Il registro dei pegni non possessori
Presso un ufficio dell’agenzia delle Entrate – e sotto la vigilanza del ministero della Giustizia - è tenuto, in forma completamente informatizzata, il richiamato Registro dei pegni non possessori.
A capo dell’area è individuato un conservatore (provvedimento Entrate 115338, punto 3.1 dell’11 aprile 2022), nominato dall’agenzia delle Entrate, con il compito di dirigere l’ufficio di cui sopra e controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell’atto costitutivo, oltre che tenere la raccolta delle domande.
Il Dm Mef/Giustizia 25 maggio 2021, n. 114 disciplina le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo e cancellazione presso il registro (cd. formalità), stabilendo gli obblighi posti in capo a coloro che effettuano tali operazioni.
Con il provvedimento 12 gennaio 2023, l’agenzia delle Entrate ha emanato le specifiche tecniche per la redazione della domanda (sottoscritta digitalmente e trasmessa in via telematica) e del correlato titolo (l’atto costitutivo del pegno non possessorio, l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione), nonché per la relativa trasmissione al conservatore.
Quando l’iscrizione è richiesta da un rappresentante, al conservatore va presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. Il provvedimento riguarda anche la modalità per la registrazione dei titoli, secondo procedure telematiche del tutto analoghe a quelle previste nell’ambito della pubblicità immobiliare, basate sul cd. Modello unico informatico (Mui).
La registrazione del titolo è consentita , ad esclusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delesclusivamente con modalità telematichele scritture private accertate giudizialmente. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione nel registro prima della scadenza del decimo anno.
La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta sulla base di un atto contenente il consenso del creditore pignoratizio (cancellazione voluta di comune accordo) ovvero di un provvedimento giudiziale definitivo contenente il relativo ordine.
7Pagamento dei diritti
Con il provvedimento agenzia delle Entrate 5 aprile 2023, n. 120760 sono state definite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.
Nello specifico, viene previsto che:
• per le domande di iscrizione, rinnovazione o cancellazione nel Registro pegni, ovvero di annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, nonché per le connesse imposte di registro e bollo, il pagamento delle somme dovute avviene mediante addebito su conto corrente (modalità di pagamento integrata nel modello di trasmissione);
• per la consultazione del Registro pegni sono previste due diverse modalità di pagamento: l’addebito su conto corrente per i certificati e le copie delle singole formalità, con fornitura del servizio differita, e il versamento mediante la piattaforma PagoPA per le visure, con fornitura del servizio immediata. Si ricorda che i certificati, come previsto dal regolamento, possono essere generali (per soggetto debitore o datore di pegno) o speciali (per soggetto debitore o datore di pegno, con restrizione della ricerca ad una categoria merceologica). Le visure possono essere anch’esse richiedibili per soggetto debitore o datore di pegno, con eventuale limitazione ad una categoria merceologica, o per singole formalità.
Il quadro normativo è stato ulteriormente completato con:
1) la risoluzione agenzia delle Entrate 26 del 14 giugno 2023, tramite la quale è stato stabilito che, in caso di versamenti insufficienti o di mancati addebiti - per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro dei pegni non possessori - la regolarizzazione avvenire con versamento da eseguire con l’utilizzo del modello F24. Si adotta la stessa modalità per il versamento delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Nello specifico, la risoluzione prevede che per sanare i versamenti insufficienti e i mancati addebiti relativi ai diritti ai tributi dovuti si utilizzano i codici tributo istituiti dalla risoluzione 9/E/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione 76/E/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione” (il codice si riporta nella sezione “Erario” con l’indicazione, quale anno di riferimento, quello di formazione dell’atto).
I codici tributo istituiti con le citate risoluzioni 9/E/2020 n. 76/E/2020 devono essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall'agenzia delle Entrate. In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione viene istituito il codice tributo “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall’ufficio”. Infine, le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”;
2) il provvedimento agenzia delle Entrate 21288 del 14 giugno 2023, con il quale è stata stabilita l’istituzione del codice negozio “5000”, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio. La necessità di individuare puntualmente il nuovo istituto in commento ai fini dell’imposta di registro rende necessaria l’istituzione di un codice negozio dedicato, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6, Dpr 605/1973. Pertanto, con il provvedimento da ultimo citato viene istituito il codice negozio “5000” per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio, nell’ambito del sistema di codificazione previsto dall'allegato 5 al Dm Mef 15 dicembre 1977. Il suddetto codice negozio viene individuato in deroga ai criteri generali di formazione progressiva del codice, stabiliti dall’allegato 5 al citato Dm. Lo stesso prevede, infatti, che in deroga ai suddetti criteri generali di formazione progressiva del codice, alcuni negozi sono individuati ognuno con un codice specifico, formato anch’esso da quattro caratteri.