Il CommentoControlli e liti

Penalty protection con maggiori certezze

di Claudio Baroni

Una delle richieste avanzate dalle aziende che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo è stata, fin dall’introduzione del nuovo regime, la previsione di una sorta di penalty protection per tutte quelle fattispecie che ricadono nel “rischio interpretativo”, specificatamente e preventivamente comunicate all’ufficio mediante una formale “comunicazione di rischio” nella forma dell’interpello, del parere o della semplice “comunicazione qualificata”, ivi inclusa la segnalazione del rischio interpretativo nella matrice Rischi & Controlli. Infatti, con riferimento alle questioni fiscali di natura meramente interpretativa, passibili di una diversa lettura da parte della società e dell’autorità fiscale, l’ufficio determina in contraddittorio con la società aderente le soglie di materialità oltre le quali quest’ultima è tenuta a condividere la posizione interpretativa giudicata incerta con l’agenzia delle Entrate. La soglia di materialità esprime il valore delle maggiori imposte teoriche che la società aderente al regime determinerebbe, nel caso di un’eventuale diversa lettura della fattispecie rappresentata da parte dell’Autorità fiscale, rispetto a quella effettuata dalla società stessa. A tali fini si tiene conto dell’impatto fiscale complessivo della fattispecie esaminata, inclusi gli eventuali effetti che la stessa può produrre nei periodi d’imposta successivi.

Evidentemente, considerando le precisazioni in merito alla soglia di materialità di cui sopra, si tratterebbe di prevedere una penalty protection per tutte quelle fattispecie rientranti del “rischio interpretativo” al di sopra della soglia di materialità definita, situazioni la cui interpretazione fiscale appare incerta. L’ufficio potrebbe mantenere, così come previsto per la documentazione del transfer pricing, un “potere” di valutazione circa l’idoneità della comunicazione preventiva del rischio, valutazione che dovrebbe tener conto del livello di trasparenza utilizzato dalla società nella comunicazione stessa. In altre parole, la comunicazione di rischio dovrebbe essere in grado di fornire all’ufficio tutti gli elementi necessari per una eventuale valutazione di merito per essere considerata “idonea” ai fini della penalty protection.

Sul piano normativo, il punto 6.1 lettera c) del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017, il quale prevede che qualora ci si sia avvalsi della facoltà di rinviare gli approfondimenti istruttori al periodo di imposta successivo, l’eventuale difformità tra la posizione assunta dall’ufficio all’esito dei suddetti approfondimenti e il comportamento medio tempore tenuto dal contribuente non dia luogo, in ogni caso, all’applicazione di sanzioni amministrative, ha in realtà introdotto una “parziale” penalty protection che va comunque apprezzata. Il provvedimento, infatti, prevede che le sanzioni sono azzerate in tutti quei casi in cui l’ufficio non sia in grado di dare alla “questione interpretativa” una soluzione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi, infatti, ci troviamo di fronte a quelle situazioni che la procedura definisce come “rinviate”, quindi situazioni in cui è necessario un ulteriore approfondimento e confronto tra ufficio e Contribuente al fine di chiarire fino in fondo la tematica. Per queste fattispecie, anche la recente risoluzione 49/E è chiara nell’escludere l’applicazione di sanzioni qualora, al termine della procedura, la soluzione proposta dall’ufficio non sia in linea con il comportamento tenuto dal contribuente.

Il punto forse ancora non del tutto chiaro sono i parametri in base ai quali una questione possa essere definita come “rinviata”. Pensiamo, ad esempio, alle richieste di chiarimenti o documentali evase dal contribuente con ritardo rispetto alle richieste ed alle attese dell’ufficio che non consentono allo stesso di addivenire alla soluzione interpretativa della fattispecie, oppure alla presentazione da parte del contribuente di una “comunicazione di rischio” presentata in prossimità della scadenza della dichiarazione o di richieste dell’ufficio talmente complesse da lasciare al contribuente poco tempo per poterle evadere. In effetti i casi possono essere i più svariati, tali da non consentire ad una delle due parti di fornire e ricevere in tempo utile le dovute informazioni per la soluzione della questione interpretativa.

Sarebbe quindi opportuno che si chiarissero questi parametri, per dare maggiore certezza sulle “regole del gioco” e per definire il perimetro della “penalty protection”.

L’autore è responsabile fiscale di Nestlè Italia