Diritto

Per l’azienda agricola le regole dipendono solo dalla dimensione

di Claudio Ceradini

Per l'imprenditore agricolo in difficoltà che acceda alla composizione negoziata i percorsi e gli strumenti utilizzabili cambiano in relazione alla dimensione.
In discontinuità con il passato, quando solo la natura commerciale o agricola dell’imprenditore designava la disciplina applicabile per la gestione della crisi, nella composizione negoziata il discrimine è il superamento o meno delle soglie di ricavi, attivo e indebitamento previste dall’articolo 1 della legge fallimentare.
All’imprenditore agricolo sopra o sotto soglia si applicano quindi rispettivamente le regole ordinarie di composizione o quelle che l’articolo 17 del decreto legge 118/2021 riserva ai piccoli. La novità non è di poco conto, sotto il profilo sia procedimentale che delle soluzioni tecniche che divengono disponibili per la soluzione della crisi.
Per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore agricolo deve accompagnare l’istanza di nomina dell’esperto con la medesima documentazione richiesta al collega commerciale, nella logica del superamento concettuale della distinzione basata solo sulla natura dell’attività svolta, e non sulla complessità o sulla dimensione dell’azienda. Il primo passo in questo senso è stato tre anni fa, quando fu esteso dell’obbligo di adozione di adeguati assetti contabili, amministrativi e organizzativi a tutte le forme di esercizio collettivo dell’impresa, agricola o commerciale che sia. Il punto è che ad oggi gli obblighi contabili dell’imprenditore agricolo, che operi in forma individuale o come società semplice, sono ancora esigui, cosicchè la disponibilità della situazione patrimoniale aggiornata e, nei casi di maggiore dimensione, del piano finanziario a sei mesi comporta senz’altro difficoltà ed impegno molto superiori rispetto al caso dell’imprenditore commerciale in contabilità ordinaria.
D’altro canto però essere assimilati all’imprenditore commerciale significa per l’imprenditore agricolo accedere a strumenti tecnici che fino a ieri gli erano preclusi, anche se diversi in ragione della dimensione. Se sotto soglia potrà definire la crisi con le opzioni offerte dall’articolo 17, comma quarto, e quindi non solo con un accordo di ristrutturazione o con la liquidazione del patrimonio da tempo previsti dalla disciplina del sovraindebitamento, ma anche attraverso un contratto con i creditori che assicuri la continuità, la moratoria prevista dal nuovo articolo 182octies della legge fallimentare, l’accordo sottoscritto dall’esperto o il concordato semplificato. Più ampio ancora il panorama per l’imprenditore agricolo sopra soglia, che potrà cercare soluzione alla crisi, all’esito della composizione negoziata, anche con un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (182septies) o agevolato (182novies), oltre che con un piano attestato.

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