Adempimenti

Per i lavoratori sportivi bonus di giugno elevabile in base ai compensi 2019

Bollinato il decreto interministeriale con cui vengono definite le modalità di erogazione dell’indennità

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Bollinato il decreto interministeriale con cui vengono definite le modalità di erogazione dell’indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi per il mese di giugno e i criteri di gestione delle risorse stanziate. Per la piena operatività della misura, quindi, non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Da quanto si legge nel provvedimento, l’indennità prevista dall’articolo 12 del decreto Agosto sarà riconosciuta a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Comitato Italiano Paralimpico (Cip), federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva del Coni e Cip, società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite di 90milioni di euro purché non sia percepito altro reddito da lavoro dipendente o assimilati. Confermata l’erogazione automatica del bonus per coloro che ne abbiano già beneficiato per i mesi di marzo, aprile e maggio (articoli 96 decreto Cura Italia e 98 decreto Rilancio). Diversamente, chi intenda farne richiesta per la prima volta dovrà presentare apposita domanda entro il 15 settembre attraverso la piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute. Le modalità restano quelle già previste nel precedente decreto attuativo. Sarà quindi sufficiente indicare nella domanda i propri dati anagrafi, quelli relativi alla collaborazione sportiva, l’Iban di accredito e allegare quanto richiesto (documento di riconoscimento in corso di validità, copia del contratto di collaborazione o in assenza prova dell’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020).

Una novità riguarda, invece, la gestione delle risorse: in caso di eccedenza rispetto alle richieste si potranno utilizzare per elevare l’importo dell’indennità di giugno nel limite massimo di mille euro solo per coloro che abbiano, nell’anno 2019, percepito compensi superiori a 10mila euro annui. Una previsione, questa, che consente in qualche modo di apportare un correttivo al precedente decreto, garantendo una ripartizione delle risorse in base all’entità dei compensi e alla effettiva durata. Come già anticipato su queste pagine (si veda il Sole 24 ore del 28 agosto) la problematicità sta proprio nel fatto che le modalità di erogazione del bonus non si basano su un criterio di proporzionalità. Non si tiene conto, infatti, dell’effettiva perdita derivante dall’emergenza, né tantomeno del compenso percepito, con la conseguenza che l’indennità potrà essere erogata anche in favore di coloro a cui spettano compensi per collaborazioni sportive ben sotto il limite di 600 euro.

Sul fronte dell’istruttoria spetterà a Sport e Salute verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata, con la possibilità di richiedere ulteriori informazioni al collaboratore sportivo. Le domande pervenute saranno approvate in base all’ordine cronologico di ricevimento e per quelle complete l’ente provvederà ad erogare il bonus entro 15 giorni dalla ricezione della domanda o della successiva integrazione. Prevista, infine, la possibilità di effettuare verifiche e controlli a campione.

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