Imposte

Per pc, software e stampanti credito 4.0 solo fino a fine anno

Niente proroghe per gli investimenti sui beni generici aperti anche ai professionisti. Credito d’imposta al 6% da ripartire in tre quote

immagine non disponibile

di Alessandra Caputo

Il 2022 è l’ultimo anno in cui i professionisti possono effettuare investimenti e fruire del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (cosiddetto “credito 4.0”). La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, prorogato questa misura fino al 2025, ma non per i beni “generici”, che sono gli unici investimenti per i quali i professionisti possono beneficiare dell’agevolazione.
I beni agevolati
Questo credito è disciplinato dalla legge 178/2020 (la legge di Bilancio per il 2021), commi 1051 e seguenti, e spetta a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi con esclusione dei veicoli, dei beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, di fabbricati e costruzioni nonché di alcuni beni gratuitamente devolvibili relativi a imprese che operano in specifici settori.
In particolare, gli investimenti agevolabili possono essere distinti in tre gruppi:
- beni materiali a elevato contenuto tecnologico compresi nell’allegato a) della legge 232/2016;

- beni immateriali a elevato contenuto tecnologico compresi nell’allegato b) della legge 232/2016;

- beni materiali e immateriali “generici”, diversi da quelli compresi negli allegati a) e b) del precedente elenco.

Il comma 1061 della legge 178/2020 consente anche agli esercenti arti e professioni di beneficiare di questa misura, ma solo con riferimento ai beni “generici”; i professionisti sono, invece, esclusi dagli investimenti in beni 4.0 (che, per loro caratteristica, sono comunque beni che non interessano questa categoria di contribuenti, in quanto destinati all’industria).
Le novità della manovra
La legge 178/2020 aveva previsto questa misura per gli investimenti da effettuare fino al 31 dicembre 2022.
La nuova legge di Bilancio per il 2022 (n. 234/2021) ha previsto sostanzialmente due novità:
1.
la prima riguarda gli investimenti in beni materiali dell’allegato a) effettuati dal 2023 e fino al 2025, per i quali il bonus sarà pari:
al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

al 5% per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni.

2.
Per gli investimenti in beni immateriali dell’allegato B, il credito sarà pari al 20% se effettuati nel 2023;
15% per quelli effettuati nel 2024;

10% per quelli effettuati nel 2025.

A oggi, non è stata prevista alcuna proroga per i beni generici che, quindi, sono agevolati solo se effettuati fino al 31 dicembre di quest’anno.
Resta però fermo il meccanismo di prenotazione che consente di concludere l’investimento entro il 30 dicembre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia accettato dal venditore e che sia versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.
Quali crediti
La legge di Bilancio che ha deciso la proroga, solo per alcuni beni, a partire dal 2023, non ha invece previsto modifiche per gli investimenti per il 2022 e pertanto restano valide le disposizioni previste nella precedente legge di Bilancio.
Il credito di imposta per i beni generici si applica, quindi, in misura pari al 6% ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Oltre alla riduzione della misura del credito rispetto allo scorso anno (che era pari al 10 o al 15%), si segnalano due ulteriori differenze (previste dalla legge 178/2020) rispetto al 2021.
La prima è che per gli investimenti del 2022 non è previsto alcun innalzamento per gli acquisti di beni da destinare al lavoro agile (che invece era previsto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021); non è inoltre consentito l’utilizzo del credito di imposta in un’unica soluzione.
Gli investimenti

Un’ultima precisazione per chi ha fruito del meccanismo di prenotazione lo scorso anno, vale a dire quanti entro il 31 dicembre 2021 hanno versato acconti pari almeno al 20%. In questo caso, l’investimento dovrebbe essere concluso entro il 30 giugno 2022 e il credito spetta per il 10% (o 15% nel caso di beni destinati al lavoro agile). Ma in realtà questa scadenza è in corso di differimento al 31 dicembre 2022 grazie al decreto Milleproroghe (si veda anche l’articolo «Transizione 4.0, sei mesi in più per i beni prenotati a fine 2021»).

IL PERIMETRO DEL BENEFICIO

Beni ammessi

I professionisti possono beneficiare del credito di imposta per i beni strumentali “generici”, ovvero i beni diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico, indicati negli allegati a) e b) della legge 232/2016.Deve trattarsi di beni nuovi, non essendo ammesso il credito con riferimento a beni usati. Resta imprescindibile il requisito della “strumentalità”: i beni devono cioè essere destinati all’esercizio dell’attività professionale e non, invece, all’utilizzo personale

I generici

I professionisti possono beneficiare del credito di imposta per l’acquisto di beni generici, diversi da quelli inclusi negli allegati a) e b) della legge 232/2016. Sono beni agevolati:
computer;

stampante;

altre macchine di ufficio ordinarie;

attrezzature necessarie all’esercizio della professione;

gestionali, software, programmi informatici (esclusi i canoni periodici);

arredi

Nessun tetto

Nella circolare 9 E/2021 viene ricordato che la disciplina del credito 4.0 non richiede un ammontare minimo di investimenti, fermo restando che deve trattarsi di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità”. Per questo motivo, viene precisato che i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©