Per il prestito alla capogruppo in crisi la perdita su credito non è deducibile
Non è deducibile – perché manca l’inerenza – la perdita sofferta sul credito derivante da un finanziamento alla controllante in difficoltà. E questo anche se la holding debitrice viene assoggettata a procedura concorsuale, non avendo la società partecipata dimostrato l’utilità imprenditoriale di tale prestito. È questo il principio di diritto che emerge dalla decisione 1841/13/2018 della Ctr Emilia Romagna (presidente Ciampini, relatore Rizzieri) depositata lo scorso 2 luglio.
La vicenda
Nello specifico, i giudici bolognesi confermano la decisione di primo grado (Ctp Reggio Emilia 351/03/2015) già avversa alla società ricorrente. Nel giugno 2008 una società controllata aveva deliberato la concessione di un finanziamento di 1,5 milioni di euro alla controllante, società quotata in Borsa, la quale, nell’agosto del 2010 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.
Il residuo credito (comprensivo di interessi) veniva quindi pressoché integralmente svalutato dalla creditrice, deducendo la relativa perdita ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Tuir, secondo cui le perdite «sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali».
Nelle difese, la società ricollega l’inerenza al profittevole tasso di interesse pattuito per finanziamento e, comunque, agli obiettivi di supporto dell’operazione alle prospettive di recupero della controllante.
Il prestito «inutile»
Queste osservazioni, però, non convincono i giudici di appello, secondo i quali il finanziamento non era di alcuna utilità per la società erogante, ma rappresentava solo un rischio non adeguatamente valutato, aggravato dal fatto che la controllata non poteva non essere al corrente delle condizioni finanziarie della controllante. Lo spread favorevole di tasso rispetto al mercato bancario da un lato attesta che difficilmente la controllante (molto indebitata) avrebbe ottenuto credito da soggetti terzi e, dall’altro, si dimostra insufficiente a remunerare il rischio dell’operazione, tanto più che il finanziamento non era assistito da alcuna garanzia reale o personale.
La norma
L’inciso «in ogni caso» presente al comma 5 dell’articolo 101 intende affermare la certezza della perdita, ma non consentire la deducibilità di perdite prive del requisito di inerenza, che deve essere sempre verificato “a monte” per ogni operazione d’impresa.
In proposito, con la circolare 26/E/2013, l’Agenzia ha ribadito «la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101, comma 5, del Tuir, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità».
L’interpretazione
La decisione della Ctr Emilia Romagna individua la disciplina dell’inerenza nel comma 5 dell’articolo 109 del Tuir, laddove invece il legislatore – secondo dottrina prevalente e una parte rilevante della giurisprudenza di Cassazione – regola un mero rapporto di deducibilità di oneri a fronte di proventi non imponibili o esclusi. Diversamente, l’inerenza è un concetto già insito in quello di reddito, non regolato dal Tuir in forma specifica (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre scorso).
1841/13/2018 della Ctr Emilia Romagna