Adempimenti

Per le pubbliche amministrazioni esclusione (quasi) a tutto campo

di Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Gli esoneri stabiliti dal decreto 10 maggio 2019 sono legati a profili oggettivi. Si deve però considerare che, fra quelli richiamati dall’articolo 1, lettera a), vi sono anche presupposti soggettivi. Infatti l’articolo 2, lettera qq), del Dpr 696/1996 riserva l’esonero dall’emissione dello scontrino e ricevuta fiscale alle cessioni di particolari soggetti individuati (regioni, province, comuni e consorzi, comunità montane, Ipab, enti di previdenza, aziende sanitarie locali), nonché in generale agli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica. Questo comporta che a questi soggetti si possa estendere l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri fino al 31 dicembre 2019.

Operazione complessa appare l’individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica. Infatti è in questo caso necessario valutare se nella definizione utilizzata dalla norma (contabilità pubblica) si debba ricomprendere solo gli enti che sono soggetti all’obbligo della tenuta della contabilità finanziaria o se fra questi ci siano anche gli enti tenuti alla contabilità economico-patrimoniale di derivazione civilistica , in conseguenza di uno specifico obbligo di legge (come avviene, ad esempio, nel caso delle Università statali o delle aziende pubbliche di servizi alla persona ecc.).

Tenuto conto dell’epoca di formazione della norma che ha stabilito l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi con ricevuta fiscale o scontrino, si dovrebbe poter affermare che con l’armonizzazione dei sistemi contabili della Pa introdotti dalla legge 196/2009, tutti i sistemi contabili adottati dalla Pa in ragione della riforma possano essere definiti «contabilità pubblica». Infatti, nel caso specifico, trattandosi di mera estensione di esoneri già esistenti, la contabilità può considerarsi in ragione dei soggetti che la pongono in essere, comunque con effetti pubblici, e quindi sotto questo profilo pubblica.

Partendo da tale presupposto, tutte le Pa rientrano nell’esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le eventuali attività dalle stesse poste in essere, indipendentemente dalla presenza degli altri esoneri oggettivi e dall’esame di marginalità richiesto alla generalità dei contribuenti. Sul punto, stante la delicatezza della scelta, sarebbe auspicabile una conferma ufficiale. In ogni caso le farmacie comunali (anche se gestite da altri soggetti pubblici e/o privati in base a contratti di servizio con i Comuni titolari) non godono mai dell’esonero di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta e di conseguenza dall’esonero di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

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