Adempimenti

Per la tassazione delle plusvalenze decisivo il momento di realizzo

di Elettra Bandi

La legge di Bilancio 2018 modifica le regole sulla tassazione dei dividendi incassati dalle persone fisiche equiparando il prelievo sui dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quello sulle partecipazioni non qualificate per le quali a decorrere dal 1° luglio 2014 è prevista una «tassazione secca» del 26 per cento. È stato previsto tuttavia un regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Per partecipazioni qualificate si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (tali soglie sono ridotte rispettivamente al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati).
Il regime di tassazione dei dividendi non dipende dalla data in cui viene deliberata la distribuzione dei dividendi ma dal periodo nel corso del quale si sono formati gli utili che vengono distribuiti. Pertanto, grazie al regime transitorio, le società che detengono riserve da utili separate in base al periodo in cui gli utili si sono formati consentono alla persona fisica che detiene una partecipazione qualificata di tassare gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 nel seguente modo:
•nel limite del 40% con riferimento agli utili che si sono formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
•nel limite del 49,72% per utili che si sono formati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
•nel limite del 58,14% per gli utili che si sono formati a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2016.

A partire dal 1° gennaio 2023, le riserve in capo alla società che si sono formate con utili pregressi saranno accorpate in un’unica categoria e la loro distribuzione sconterà una ritenuta a titolo d’imposta del 26% senza più differenza tra partecipazioni qualificate e non.
Per quanto riguarda la tassazione dei redditi diversi, la legge di bilancio 2018 ha esteso l’imposizione sostitutiva del 26%, in precedenza riservata alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate, anche alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche non imprenditori che in passato concorrevano alla formazione del reddito nel seguente modo:
•nel limite del 40%, se le plusvalenze erano state realizzate entro il 31 dicembre 2008;
•nel limite del 49,72%, se le plusvalenze erano state realizzate dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
•nel limite del 58,14%, se le plusvalenze erano state realizzate dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

L’imposta sostitutiva del 26% si applicherà invece alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019. A tal fine occorre tenere in considerazione quanto previsto dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 19/E del 27 giugno 2014 che prevede che le plusvalenze si intendono realizzate «nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione».

Occorre, quindi, separare il momento di realizzo della plusvalenza, che serve a determinare il regime impositivo in cui ricade l’operazione e quello in cui il reddito è assoggettato ad imposta (momento in cui vi è il pagamento del corrispettivo). Ad esempio se la cessione si perfeziona entro il 31 dicembre 2017, ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dall’1° gennaio 2018, essa sconta il precedente regime impositivo e quindi la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito Irpef della persona fisica nel limite del 49,72%, ma la tassazione avverrà nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo è incassato ossia nel 2018.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2018 inoltre, sarà possibile compensare le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le plusvalenze da partecipazioni non qualificate e viceversa. Nel caso di minusvalenze eccedenti queste potranno inoltre essere utilizzate a scomputo delle plusvalenze realizzate in periodi d’imposta futuri ma non oltre il quarto.

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