Imposte

Perdite su crediti, più tempo per dedurre grazie ai bilanci

L’esatta contabilizzazione può rinviare il beneficio su un orizzonte più ampio

di Alessandro Germani

Alla luce delle difficoltà legate alla pandemia, nei bilanci 2020 le imprese hanno dovuto porre la massima attenzione alle condizioni dei clienti, per stabilire la contabilizzazioni di eventuali svalutazioni e perdite e, in quest’ultimo caso, le condizioni di deducibilità ai sensi dell’articolo 101 del Tuir. Ciò si è già riflesso nei versamenti. Adesso, con la predisposizione delle dichiarazioni, le imprese si trovano a dover fare gli ultimi check, eventualmente modificando e ravvedendo situazioni che in chiusura di bilancio non si sono potute affrontare.

In tema di perdite su crediti occorre distinguere situazioni differenti.

In linea generale l’attenzione del fisco è massima, richiedendo la presenza dei cosiddetti elementi certi e precisi. È una visione diametralmente opposta a quella del legislatore civilistico, che apprezza invece l’operato degli amministratori volto ad eliminare attività di dubbio incasso. Pertanto una svalutazione o addirittura la contabilizzazione prudenziale della perdita comporta una variazione in aumento in dichiarazione, in assenza degli elementi certi e precisi. Come dire che è apprezzato l’operato degli amministratori, ma il fisco guarda alla certezza del gettito, che è aspetto differente.

Discorso diverso nel caso in cui il cliente verta in condizioni precarie. Infatti l’apertura di una procedura concorsuale consente di integrare quegli elementi certi e precisi che sono condizione per dedurre anche fiscalmente la perdita contabilizzata in bilancio. Ad esempio, nel caso del fallimento si deve guardare alla sentenza dichiarativa dello stesso, nel caso del concordato preventivo al relativo decreto di ammissione. Tema spinoso è quello dei clienti esteri, per cui è necessario constatare che le procedure estere siano equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. In tali casi occorre presumibilmente l’assistenza di legali in loco.

Altre casistiche per cui si realizzano gli elementi certi e precisi sono la prescrizione del diritto alla riscossione del credito e la cancellazione dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Una chiave di lettura importante è poi data dal comma 5-bis, introdotto dal decreto internazionalizzazione del 2015. Si prevede, infatti, nei casi di procedure concorsuali o estere equivalenti (oltre alle casistiche dei minicrediti, accordi e piani attestati) che la deduzione della perdita sia ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando tale imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del comma 5, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. Si tratta di una casistica che può essere occorsa nel 2020. Perché al di là dell’apertura della procedura, ci possono essere stati elementi che hanno suggerito agli amministratori di non contabilizzare la perdita. E la deduzione non si perde anche qualora lo si faccia in futuro.

La norma pone infatti solo un paletto da attenzionare. Ovvero che l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo corretti principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Ricordiamo, infine, che (articolo 13 comma 3 del decreto internazionalizzazione) per le casistiche citate le svalutazioni contabili sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

La norma consente di mantenere la possibilità della deduzione fiscale, purché entro la cancellazione del credito dal bilancio. Di fatto la scelta resta libera per il contribuente in questo lasso temporale (risposte 342/21 e 12/18), il che in periodi di forte crisi non guasta.

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