Più tempo per la fattura immediata: entro 15 giorni dall’operazione
Dal 1° luglio 2019 più tempo per emettere le fatture immediate Iva, ma, rispetto al passato, gli operatori dovrebbero saper gestire in contemporanea sul documento e nelle procedure contabili due date: la data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione.
Questa doppia gestione, che avrebbe un grande impatto sui sistemi informatici, però, dovrebbe riguardare solo i casi di emissione di fatture cartacee, mentre per le fatture elettroniche non dovrebbe cambiare nulla rispetto al passato, in quanto la data dell’emissione del documento non dovrebbe essere gestito sulla fattura, ma dovrebbe essere fissato in modo automatico dal sistema d’interscambio (SdI). Purtroppo, ad oggi, dobbiamo ancora utilizzare il condizionale perché dopo le rassicurazioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria nel forum della fattura elettronica, si attende ancora una definitiva conferma.
Per chi scrive, la conferma, che si spera trovi spazio nei prossimi documenti di prassi in emanazione da parte dell’agenzia delle Entrate, è quasi scontata anche perché la preparazione dei sistemi informatici per la fattura elettronica determinerebbe anche una modifica del relativo tracciato xml di cui, ad oggi, non se ne ha notizia.
Le regole e l’impatto
La fattura cartacea e elettronica deve contenere, in base all’articolo 21 del Dpr 633/72, la data di emissione del documento. In base alle modifiche introdotte dal Dl 119/2018 l’emissione della fattura (dal 1° luglio) potrebbe essere emessa entro 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione. Il termine dovrebbe essere ulteriormente modificato, passando da 10 a 15 giorni, in attuazione dell’articolo 1 del disegno di legge di semplificazione fiscale che ha appena avuto l’ok in prima lettura alla Camera e che dovrebbe confluire come emendamento nel Dl crescita.
Comunque, il termine previsto per agevolare i contribuenti crea un possibile divario tra la data di effettuazione dell’operazione (in generale, per le cessioni di beni: consegna e spedizione al cliente del bene stesso; per le prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo) e quella di emissione, vale a dire la data in cui il documento viene trasmesso o consegnato al cliente (per la fattura elettronica la data di trasmissione allo SdI).
Le due date
Proprio per questo divario, il legislatore ha previsto con il decreto che la fattura deve riportare due date, quella di emissione e quella di effettuazione dell’operazione. La doppia data, come è comprensibile, è una novità che impatta direttamente sull’operatività dell’impresa e sui relativi sistemi informativi. Per evitare il problema è stato proposto e informalmente condiviso dall’amministrazione finanziaria che la doppia indicazione non interesserà le fatture elettroniche. Per queste fatture la “data”, come specificano le regole tecniche, allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 dell’agenzia delle Entrate rimarrà sempre la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione sarà determinata direttamente dal sistema d’interscambio nel momento in cui la fattura verrà ricevuta.
Questa scelta, coerente anche con il fatto che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dal 2020 il registro vendite ed acquisti sarà sostituito proprio dalle annotazioni dello SdI, evita al contribuente l’adeguamento dei sistemi e della relativa operatività. Ovviamente, la doppia data dovrà essere comunque gestita per le fatture analogiche. Per queste fatture, un suggerimento che era stato dato da queste stesse pagine era di evitare la doppia data in tutti i casi in cui la stessa fosse notificata al cliente attraverso sistemi in cui la data di emissione risulta comunque tracciata (si pensi ad esempio ad un invio della fattura con Pec o tramite un provider terzo).
Considerato, però, l’avvicinarsi del termine una conferma si reputa più che necessaria.