Imposte

Portafoglio clienti, l’indennità si deduce in base alla quota a conto economico

La risposta a interpello 317 nega la qualificazione come bene immateriale: si tratta di un onere pluriennale che si recupera al 50%

L’indennità di portafoglio che un consulente finanziario paga ad una banca a fronte dell’indennità di clientela che a sua volta questa riconosce al precedente consulente è un onere pluriennale che si deduce in base alla quota imputabile a ciascun esercizio. È questo il contenuto della risposta a interpello 317 dell’agenzia delle Entrate diffusa il 7 settembre.

La risposta è interessante perché, considerato che il trattamento fiscale discende dal comportamento contabile, occorre interrogarsi su quest’ultimo. Secondo il contribuente, infatti, si sarebbe in presenza di una lista clienti che rappresenterebbe un’immobilizzazione immateriale ai sensi dell’Oic 24. Ricordiamo che al riguardo il principio contabile distingue le seguenti categorie (paragrafo 4):

oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);

beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);

avviamento;

immobilizzazioni immateriali in corso;

acconti.

Secondo l’istante si tratterebbe di un asset assimilabile ai diritti di brevetto industriale e a quelli di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Ciò comporta che fiscalmente tale categoria sia disciplinata dall’articolo 103 del Tuir che prevede che la relativa quota di ammortamento sia deducibile in misura non superiore al 50 per cento del costo. L’istante richiama anche il fatto che per la lista clienti sia stata confermata l’applicazione del riallineamento di valori ex Dl 185/08 con la risposta 59 del 18 febbraio 2019. Tuttavia va detto che tale risposta era stata data in ambito Ias Ifrs e non tocca quindi la qualificazione Oic.

L’Agenzia invece richiama l’articolo 108, comma 1, del Tuir per cui «le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Si tratta infatti di un prezzo corrisposto per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario in base ad alcuni casi previsti dal Regolamento Indennità di portafoglio prodotto (cessazione del rapporto di agenzia, assegnazione di tutto o parte del portafoglio ad un banker subentrante, decesso del banker o sua invalidità permanente). Si tratterebbe quindi di un diritto allo sfruttamento della clientela, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i promotori concludono contratti.

Sembra dunque implicito che l’Agenzia abbia qualificato l’asset come onere pluriennale piuttosto che come bene immateriale. Ricordiamo, infatti, che ai sensi del paragrafo 5 dell’Oic 24 gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Essi generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Il corollario fiscale del ragionamento è l’applicazione dell’articolo 108, comma 1, del Tuir, per cui l’onere pluriennale si deduce in base alla quota imputabile in ciascun esercizio.

La risposta è condivisibile: è sufficiente leggere l’Oic 24, nei paragrafi relativi al contenuto delle voci con riferimento ai diritti di brevetto industriale e diritti delle opere dell’ingegno, per comprendere che si tratta di situazioni profondamente diverse da quella oggetto dell’interpello.

Resta da risolvere il problema della quota di ammortamento imputabile ai vari esercizi, imputazione che dipende dal contenuto del contratto. L’Agenzia precisa che dalla documentazione risulta che il promotore subentrante assume l’incarico ricevuto dalla Banca di assistere nell’interesse della stessa i clienti e resta ferma la facoltà della stessa di riassegnare la clientela ad altro o altri soggetti per esigenze di natura organizzativa o commerciale. In sostanza, il consulente finanziario non parrebbe avere il “controllo” dell’asset e pertanto l’eventuale ammortamento dovrebbe avvenire in un periodo breve.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©