Stock option, tassazione nel Paese in cui il lavoratore ha svolto l’attività
La risposta a interpello 316: decisivo il luogo in cui il dipendente ha operato durante il vesting period
Per tassare le stock option di un dipendente si guarda alla residenza fiscale nel vesting period, cosicché se costui in tale periodo ha svolto l’attività in Italia la tassazione avverrà nel nostro Paese. È questo il contenuto della risposta a interpello 316 diffusa dalle Entrate il 7 settembre.
L’istante ha lavorato dal 2003 ad agosto 2016 in Italia, per poi trasferirsi a lavorare in Svizzera da settembre 2016 al 30 giugno 2019, iscrivendosi all’Aire. Nel 2010 ha ricevuto delle stock option legate ad un piano di incentivazione dei dirigenti che prevedevano un vesting period di 3 anni, a decorrere dal 26 febbraio 2013, interamente maturate mentre lavorava in Italia. L’esercizio delle opzioni è avvenuto il 31 e il 19 agosto 2019. Il contribuente vorrebbe tassare i redditi in Svizzera, dove era residente al momento dell’esercizio delle stock options.
Il pensiero dell’Agenzia risulta differente. Viene in primis rammentato che in base all’articolo 2, comma 2-bis, del Tuir si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale 4 maggio 1999. Si tratta di una presunzione legale relativa che addossa l’onere della prova sul contribuente e che vale anche nel caso della Svizzera, ricompresa nella lista. Ad ogni modo le Entrate fanno presente di partire dal presupposto che l’istante sia residente in Svizzera.
Per ciò che concerne il reddito di lavoro dipendente, a cui si connette anche il fringe benefit, lato nazionale la tassazione è stabilita dagli articoli 49 e 51 del Tuir, mentre l’articolo 23, comma 1, lettera c) stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato. Occorre poi guardare alla convenzione Italia Svizzera. Ora il modello Ocse ricomprende anche le stock options nei redditi di lavoro dipendente (paragrafo 2.1), chiarendo che si guarda al luogo in cui l’attività è svolta, indipendentemente dal momento in cui il reddito è corrisposto (paragrafo 2.2) e dal fatto che la tassazione avvenga quando il dipendente non lavora più in quello Stato (paragrafo 12.1 e 12.3). In linea coi criteri Ocse, il collegamento con il territorio italiano sussiste se nel vesting period (periodo di maturazione del diritto) il dipendente lavorava in Italia (circolare 17/E/17 parte III paragrafo 2.1). Poiché durante l’intera durata di tale periodo il dipendente ha lavorato per la sede italiana, corollario è la tassazione integrale del fringe benefit in Italia.