Adempimenti

Precompilata, niente controlli formali in caso di accettazione senza modifiche

Semplificazione estesa anche a chi si avvale di Caf o professionisti. I documenti delle spese sanitarie già trasmesse non vanno conservati

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di Marcello Tarabusi

Al via il 730 precompilato con controlli semplificati: da quest’anno anche per chi si avvarrà dell’assistenza di Caf o professionisti l’accettazione senza modifiche evita i controlli formali sui dati già presenti a sistema. In caso di modifiche, invece, il regime dei controlli cambia a seconda delle modalità di invio.

Il nuovo regime dei controlli sulla dichiarazione precompilata, introdotto con la conversione del Dl 73/2022 nell’agosto scorso, è riepilogato nelle istruzioni al modello 730/2023: se il 730 precompilato viene presentato – con qualunque modalità – senza modifiche, non saranno svolti i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili precaricati dall’agenzia delle Entrate.

Nel caso di modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, quando l’invio è fatto tramite sito dell’Agenzia o a mezzo sostituto di imposta, i controlli verranno svolti solo sui documenti che hanno determinato la modifica e non su quelli trasmessi senza variazioni (questa è una novità che era già in vigore l’anno scorso).

Se invece l’invio con modifiche avviene tramite Caf o professionista, a differenza della dichiarazione fai-da-te o tramite sostituto, la limitazione dei controlli ai soli dati variati vale si applica solo alle spese sanitarie. Quindi, se Caf o professionista fanno modifiche rispetto ai dati presenti a sistema, saranno possibili i controlli formali su tutta la documentazione relativa agli oneri (ad esempio assicurazioni, spese di istruzione, eccetera) diversi dalle spese sanitarie, anche se non modificati. Ma il controllo sarà fatto presso chi ha prestato l’assistenza, che quindi dovrà conservare tutta la relativa documentazione prodotta dal contribuente.

Per le sole spese sanitarie, invece, per le quali gli operatori sanitari (farmacie, medici, cliniche, sanitari, etc.) trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria tutti gli elementi di dettaglio di ogni singolo documento di spesa, il controllo riguarderà le sole spese modificate e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il Caf o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

In questo modo si evita che, per spese sanitarie che contengono dati sensibili, il Caf o il professionista debba conservare tutti i singoli documenti di spesa (con evidente aggravio delle doverose misure di sicurezza e tutela dei dati secondo il Gdpr) o l’elenco completo dei singoli dati sanitari risultanti dal Sistema Ts, limitandosi ad acquisire (anche a tutela da future responsabilità professionali) i documenti relativi alle modifiche apportate.

Resta il principio generale che:

a) sono sempre possibili i controlli sostanziali, dai quali possono scaturire avvisi di accertamento;

b) il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (ad esempio condizioni di invalidità o disabilità) è sempre effettuato nei confronti del contribuente;

c) è sempre e comunque il contribuente a dover pagare eventuali maggiori imposte e interessi scaturiti dal controllo.

Da ricordare poi che l’Agenzia, anche per le dichiarazioni inviate direttamente o tramite il sostituto, può comunque fare controlli preventivi (automatizzati o con richiesta dei documenti giustificativi) anche su documenti non modificati in due casi:

1. se rileva elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia;

2. se dalla dichiarazione deriva un rimborso superiore a 4.000 euro. In tali casi i controlli vanno eseguiti entro quattro mesi dalla scadenza per l’invio della dichiarazione (o dalla data di presentazione, se successiva alla scadenza) e il rimborso – nella misura che risulta spettante – dovrà essere comunque erogato entro sei mesi.

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