Diritto

Prevenzione collaborativa per evitare l’informativa antimafia

Nel decreto Pnrr confronto tra impresa e Prefetto fase intermedia delle misure antimafia

immagine non disponibile

di Guglielmo Saporito

Maggiori garanzie per le imprese che hanno rapporti con la Pa e che sono soggette alla normativa antimafia. Il decreto legge Pnrr inserisce (articolo 43) un contraddittorio nel procedimento, confermando una prassi già presente; la novità è nella «prevenzione collaborativa», che fa colloquiare imprese e Prefettura prima dell’emissione di un’informativa antimafia che escluderebbe da appalti pubblici.

Qualora vi siano sintomi e tentativi di infiltrazione mafiosa, vi sarà quindi una fase intermedia, con possibili osservazioni entro 20 giorni: le imprese cercheranno di dimostrare la propria estraneità e lo scarso peso degli elementi (infiltrazioni) addotti dalla Prefettura. Tra questi, assume oggi rilievo la «occasionalità» dell’agevolazione a imprese mafiose, cioè l’eventuale superficialità di un contatto con soggetti o imprese «controindicate». Un singolo acquisto, un rapporto di parentela, una presenza occasionale in luoghi mal frequentati, possono rappresentare elementi non significativi e aprire le porte a una situazione di mera vigilanza (cioè «osservazione», articolo 44 del Dl) da parte del Prefetto.

Si smussa in questo modo il gradino tra l’assenza di pregiudizi antimafia (con libertà di contrattare con la Pa ) e l’informativa (che impedisce rapporti contrattuali): nel mezzo, si colloca oggi la «prevenzione collaborativa», una sorta di «bonifica» (Tar Reggio Calabria 780/2021), che durerà da 6 a 12 mesi. Questo periodo di osservazione consente al Prefetto di imporre interventi organizzativi per prevenire o rimuovere le cause di agevolazione occasionale ad imprese compromesse, oppure di controllare i pagamenti da 7mila euro in su. Altri possibili oneri di trasparenza riguardano il finanziamento di società di capitali, le associazioni in partecipazione (se squilibrate negli utili), l’imposizione di conti correnti dedicati. Attraverso la Prefettura, si realizza quindi un meccanismo analogo al controllo giudiziario previsto dall’articolo 34 bis del Tu antimafia, che dura da 1 a 3 anni, con un giudice delegato e un amministratore giudiziario.

Il Dl Pnrr estende, quindi, tale controllo esterno, quando appaiono solo occasionali i rischi di infiltrazione mafiosa. In tal modo si eviterà di colpire con interdittive antimafia le situazioni sulle quali vi sono solo dubbi. La «prevenzione collaborativa» vede scendere in campo, a fianco della Prefettura, anche esperti estratti dall’albo degli amministratori giudiziari, con oneri a carico dell’impresa. Il vantaggio dell’impresa consiste nello sfuggire all’informativa interdittiva antimafia, che costringerebbe a una lite giudiziaria a maglie sono strettissime (Corte costituzionale 57/2020). Il sistema della «prevenzione collaborativa» si applicherà solo ai procedimenti per i quali vi è già stato l’accesso alla banca dati nazionale sulla documentazione antimafia (primo passo del procedimento interdittivo), ma non è stata ancora rilasciata l’informativa antimafia: per interdittive già emesse, si potrebbe ipotizzare un’istanza in autotutela, chiedendo l’ammissione alla «prevenzione collaborativa» con la prefettura, in analogia al controllo giudiziarito (articolo 34 bis del Dlgs 159/2011) che può esere chiesto anche dopo la notifica dell’interdittiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©