Controlli e liti

Pro-rata Iva, conta l’attività svolta effettivamente

immagine non disponibile

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Per verificare se una determinata operazione attiva rientri oppure no nell’attività propria di una società ai fini della sua inclusione nel calcolo del pro-rata di indetraibilità Iva in presenza di operazioni esenti bisogna sempre considerare non tanto l’attività prevista nell’ oggetto sociale dell’atto costitutivo bensì quella effettivamente svolta dall’impresa . A precisarlo è la sentenza 7654/2017 della Cassazione depositata ieri. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso delle Entrate contro la pronuncia d’appello che, così come quella di primo grado, aveva dato ragione alla contribuente: una società di gestione turistico-alberghiera che aveva effettuato operazioni attive di finanziamento esenti ai fini Iva senza tenere però conto degli effetti sul pro-rata di indetraibilità. Per questo aveva ricevuto una contestazione del Fisco.

In base al ragionamento seguito dalla Suprema corte, che ha cassato la sentenza con rinvio alla Ctr in diversa composizione, il volume d’affari Iva è pari all’ammontare complessivo di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati e dunque dall’intera attività in concreto esercitata, quindi sia quella principale che occasionale. E il calcolo del pro-rata non distingue tra operazioni passive poste in essere per acquistare beni e servizi utilizzati per eseguire operazioni che danno diritto alla detrazione ed operazioni che non danno tale diritto.

Cassazione, sentenza 7654/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©