Controlli e liti

Processo telematico, contributo unificato in contrassegno con deposito dell’originale

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di Andrea Taglioni

Il deposito delle memorie inerenti i ricorsi incardinati in modalità cartacea prima del 1° luglio 2019, data a decorrere dalla quale il ricorso o l’appello dovranno viaggiare obbligatoriamente in modalità telematica, segue la stessa procedura con cui si è iniziato il contenzioso. Se prima di tale data il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in modalità cartacea, dovrà continuare con tale sistema per tutto il grado di giudizio. Nessuna facoltà di scelta, però, se il ricorso di appello dovesse intervenire dopo il primo luglio.

La condizione, a seguito della quale scatta l’obbligo, in caso di notifica del ricorso o dell’appello a mezzo Pec, di costituirsi in giudizio tramite il sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), non è in funzione di quando è stato notificato l’atto da impugnare, ma da quando il contribuente presenta il ricorso. Quindi, l’utilizzo del Ptt è obbligatorio se il ricorso viene presentato dal 1° luglio e, quindi, a prescindere che l’atto contestato sia stato notificato prima di tale data.

L’assolvimento del contributo unificato tributario mediante contrassegno presuppone, necessariamente, il deposito dell’originale dello stesso presso la competente commissione tributaria.

Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella delibera n. 1665, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell’8 ottobre a seguito dei quesiti posti dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, ma che dovranno essere adottati da tutte le Commissioni.

La decisione assunta dal Consiglio di presidenza chiarisce alcuni aspetti procedurali in relazione ai quali gli operatori del settore possono imbattersi.

Il processo tributario telematico, che è divenuto obbligatorio per tutte le parti coinvolte a partire dal 1° luglio 2019, era pienamente operativo sul territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Proprio perché la modalità telematica era una facoltà e non un obbligo per il contribuente, questo aveva generato diverse problematiche procedurali soprattutto in relazione alla scelta dell’amministrazione di costituirsi o di notificare gli atti di appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, il quale aveva magari preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea. Ma il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria dello scorso anno, però, con la norma di interpretazione autentica, ha lasciato piena libertà alle parti del processo tributario di utilizzare procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti a prescindere dalla modalità prescelta dalla controparte. Ripercorrendo, quindi, l’iter normativo che ha portato alla digitalizzazione delle fasi della notifica e del deposito dei ricorsi è stato chiarito – e questo vale anche per il passato – che indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, le parti possono avvalersi delle modalità telematiche sia per le notifiche del ricorso o dell’appello, che per il deposito degli atti processuali.

Come chiarito nel documento, resta comunque fermo l’obbligo per il contribuente che ha optato sin dal primo grado per la modalità cartacea di utilizzarla anche per il deposito delle memorie.

Inoltre, viene sottolineata l’opportunità di minimizzare l’uso della stampa cartacea dei documenti informatici, tranne quelli essenziali per istruire il fascicolo, come ad esempio il ricorso, la procura e l’atto impugnato. Proprio per valorizzare l’informatizzazione e, a meno che le parti non consegnino direttamente delle copie di cortesia, ai giudici è concessa la possibilità, in base alla peculiarità del caso, di richiedere alla segreteria della commissione la stampa degli atti.

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delibera 1665/2019

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