Adempimenti

Prodotti energetici, le nuove procedure telematiche tracciano i passaggi e semplificano i controlli

Dal 1° ottobre digitalizzazione dei processi per la circolazione di prodotti energetici ed oli lubrificanti

Ai nastri di partenza due importanti novità in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accise: eDas per benzina e gasolio assoggettati ad imposta ed applicativo Lub per il controllo sui movimenti di oli lubrificanti di provenienza Ue.
Si tratta, soprattutto per la prima questione, di procedure che, in vigore dal 1° gennaio 2020, segnano un punto di importantissima svolta nel sistema di circolazione di prodotti ad alto rilievo fiscale e che negli ultimi mesi hanno impegnato pesantemente gli operatori del settore.

L’eDas, in realtà, non è che la sostanziale trasposizione informatica del documento Das previsto quale scorta per i prodotti a vigilanza fiscale che, si assume, hanno già scontato l’imposta. Il tema è normato dal Tua e dal Dm 210 del 1996, da ultimo integrato dalla direttoriale 138764 del 2020. Il sistema, per il vero, ha faticato non poco ad affermarsi, vedendo ora realizzato, finalmente, un processo durato anni e che anche nelle ultime settimane ha mostrato concrete difficoltà sia di tipo normativo/applicativo, sia di tipo tecnico/informatico. Questo ha comportato una serie di azioni di sostegno adottate dalle Dogane per le imprese, spesso aventi forma “emergenziale” e derogatoria di precedenti posizionamenti, ma che dovrebbero consentire ora il funzionamento a regime del nuovo processo.

In realtà, il processo di informatizzazione appare essere solo un primo passo dell’approccio full digital che dovrebbe essere nei piani dell’amministrazione e che dovrebbe portare al più presto, si auspica, alla completa informatizzazione dei processi di trasporto, registrazione, movimentazione e/o lavorazione dei prodotti energetici, che forse avrebbe potuto essere anticipato nel tempo.

Le incognite, tuttavia, non sono poche e, tra queste, se ne segnalano più di una di particolare interesse in quanto intersecanti le questioni accise con l’Iva. Ad esempio, non è ancora ben nota la validità giuridica delle note di ricezione che i destinatari interconnessi effettuano per accusare la ricezione dei prodotti, non previste dalla norma primaria ma ora utilmente introdotte, con vantaggio per operatori e Fisco, per risolvere questioni patologiche attinenti presunzioni di cessione (lecita o non) che possono occorrere durante la circolazione.

A ciò si aggiunga l’indicazione degli estremi dei versamenti dell’Iva anticipata sui prodotti in estrazione da depositi sospensivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2018: in queste ipotesi, il campo telematico dovrebbe meglio cristallizzare situazioni di pagamento (o di deroga dal pagamento) dell’Iva a secondo modalità che comunque si dimostrano ancora estremamente complesse.

Sul lato dei lubrificanti, invece, si riscontra l’innesto del nuovo sistema di censimento dei soggetti operanti nello specifico mercato gravato da imposta di consumo. La nuova procedura prevede, infatti, adempimenti a carico di mittenti unionali e soggetti italiani riceventi oli lubrificanti, ora censiti e tenuti ad avere, per ogni invio, un codice amministrativo di riscontro (Car) che dovrà annotarsi, prima della circolazione nel territorio nazionale, sulla documentazione di trasporto scortante i prodotti ed appurarsi al termine della movimentazione sul territorio italiano.

A tal fine, l’agenzia delle Dogane ha sviluppato un applicativo (Lub) con cui è stato telematizzato il processo di registrazione dei soggetti coinvolti, rilascio del Car e tracciamento dei prodotti, impostato sulla falsa riga di quanto accade per i prodotti sottoposti ad accisa.

La novità normativa è discutibile sul piano della compatibilità con il diritto Ue e senz’altro gravosa per i contribuenti, resasi tuttavia necessaria per arginare fenomeni fraudolenti che investono il settore. Al momento, però, la circolazione di oli lubrificanti sfusi è ora così irregimentata ed impone agli operatori un’opportuna pianificazione, atteso anche l’impianto sanzionatorio previsto dal legislatore a tutela del tributo.


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