La domanda
Il 28 ottobre 1993 moglie e marito acquistano al 50% (in regime di separazione dei beni) la proprietà di un’abitazione nel Comune X con agevolazione prima casa; il 15 dicembre 2024 la moglie acquista per successione di sua madre la proprietà di un’abitazione nello stesso Comune senza agevolazione prima casa; il 16 marzo 2026 moglie e marito acquistano al 50% (in regime di separazione dei beni) la proprietà di un’abitazione contigua a quella acquistata il 28 ottobre 1993 nel Comune X senza agevolazione prima casa; il 29 marzo 2026 il marito muore. È corretto che la moglie titolare del diritto di abitazione applichi nella dichiarazione di successione l’agevolazione prima casa sul 50% degli immobili di proprietà del marito (sia quello acquistato il 28 ottobre 1993, sia quello acquistato il 16 marzo 2026 da fondere catastalmente post registrazione della dichiarazione di successione) nonostante sia proprietaria di un’altra abitazione ereditata dalla madre nello stesso Comune X?
M. S. - Firenze
La risposta è parzialmente positiva. Le agevolazioni prima casa in tema di imposta di successione e donazione sono disciplinate dall’articolo 69 della legge 342/2000, che richiama la nota II-bis dell’articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. Se è vero che le due ipotesi agevolative non sono tra loro “incompatibili”, l’agenzia delle Entrate ha affermato che «nel caso in cui il beneficiario sia già titolare di un bene acquistato per successione o donazione godendo dei benefici prima...



