Quesiti Telefisco 110% / Impianto di riscaldamento
Le risposte dell’agenzia delle Entrate a Telefisco - Speciale Superbonus 110%
Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 192 del 2005, come recentemente modificato dal d.lgs. n. 48 del 2020, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati “impianto di riscaldamento”.
Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell'edificio da prima a dopo gli interventi.
Risposta resa nell’ambito di Telefisco - Speciale superbonus 110% del 27 ottobre. All’evento è abbinata la banca dati Smart Superbonus, da cui è possibile tra l’altro rivedere il convegno e partecipare ai 12 webinar di approfondimento con gli esperti e gli autori del Sole 24 Ore.
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