Imposte

Quotidiani, percentuale forfettaria di resa al 95% anche per l’intero 2021

Secondo la risposta a interpello 207, le aziende che avevano applicato la percentuale dell’80% possono chiedere il recupero nella dichiarazione Iva 2021

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di Paolo Stella Monfredini

La percentuale di resa forfettaria del 95% si applica a tutte le copie di quotidiani e di periodici diffuse nel corso degli interi anni 2020 e 2021.

È questa la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate all’istanza di interpello 207/2022. L’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 prevede un regime speciale monofase Iva per il commercio di giornali quotidiani, periodici, libri e dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi. L’imposta è dovuta dall’editore, unico soggetto passivo, sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali. L’editore non ha diritto di rivalsa Iva nei confronti dei distributori e rivenditori e quindi l’imposta liquidata costituisce per lo stesso un costo.

L’imposta è liquidata in base alle copie effettivamente vendute o in base alle copie consegnate/spedite, diminuite, a titolo di forfetizzazione della resa, del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

In tale contesto era intervenuto il VII° comma, dell’articolo 67 del Dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, incrementando per il solo anno 2021, la percentuale di resa forfettaria di quotidiani e periodici nella misura del 95% (così come già accaduto nel 2020).

L’agenzia delle Entrate, confermando l’interpretazione anticipata sul Sole 24 Ore, chiarisce che la percentuale del 95% di resa forfettaria si rende applicabile alle copie di giornali quotidiani e periodici consegnate o spedite nel corso dell’intero anno 2021. L’Agenzia giunge a questa conclusione sulla base di:
a) in primo luogo l’interpretazione letterale della norma («Per l’anno 2021…») sostenuta anche dalla relazione illustrativa al Dl 73/2021;
b) la ratio legis, volta a sostenere la distribuzione cartacea di quotidiani e periodici nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia ;
c) l’interpretazione appare ragionevole anche sotto il profilo sistematico considerando che analoga disposizione era prevista anche per l’anno 2020;
d) la stima di perdita di gettito Iva prevista per il 2021 è coerente con l’applicazione della percentuale del 95% all’intero anno 2021.

Resta definitivamente chiarito che la percentuale di resa forfettaria del 95% si poteva applicare a tutte le copie di quotidiani e di periodici diffuse nel corso degli interi anni 2020 e 2021. Le imprese editrici che avessero applicato la percentuale di resa forfettaria dell’80% alle copie consegnate o spedite nel periodo 1° gennaio 2021 – 25 maggio 2021, possono perciò “recuperare” la maggiore Iva liquidata con la dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2021, in scadenza il 2 maggio 2022.

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