Diritto

Reati societari, influenza illecita sull’assemblea senza scorciatoie sui voti

La sentenza Ubi boccia la costruzione del campione statistico

di Giovanni Negri

L’illecita influenza su un’assemblea societaria, sanzionata dall’articolo 2636 del Codice civile, va dimostrata senza scorciatoie statistiche. Neppure in quelle realtà societarie dove l’elevatissimo numero di soci rende assai complessa l’analisi di ogni singolo voto, tanto più se espresso per delega. Le 268 pagine di motivazioni della sentenza del tribunale di Bergamo su Ubi Banca mettono così sotto la lente una società creditizia con circa 90.000 soci titolari di voto capitario, precipitato della natura di società cooperativa per azioni della banca.

In questo contesto, il tentativo di dimostrare, da parte della Procura, il reato di illecita influenza sull’assemblea (reato di evento a condotta vincolata, dove l’evento è costituito dalla maggioranza assembleare che, sul piano causale, deve essere determinato da condotte simulate o fraudolente) si è dovuto confrontare con la prova di resistenza: della maggioranza sospetta: dai voti favorevoli a certa delibera devono essere idealmente sottratti tutti i voti imputabili alle condotte illecite per verificare se, nonostante la sottrazione, la maggioranza si sarebbe ugualmente formata. Se la risposta è positiva la prova dell’evento è fallita, in caso contrario il reato è consumato.

Ora, determinante diventa allora la costruzione, a monte, da parte della procura di un campione statistico con solidità scientifica in grado di provare poi, a valle. nel dibattimento il quadro accusatorio. Costruzione che però il collegio del Tribunale di Bergamo, condividendo le obiezioni dei consulenti tecnici della difesa, ha ritenuto inadeguata. La costruzione del campione dei soci individuati tra coloro che si erano espressi, per delega e senza delega, a favore della lista che aveva raccolto maggior numero di voti era stata effettuata in maniera assai discutibile , procedendo prima a una selezione sulla base della semplice residenza anagrafica e poi un’ulteriore selezione fu effettuata sulla base di esperienze e intuizioni investigative, tra le quali, per esempio, la distanza geografica tra delegante e delegato che rendevano più probabile l’identificazione di una delega sottoscritta in bianco. Per il Tribunale, si legge, «è quindi palese l’inquinamento del campione e ed il fatto che non si trattò di un campionamento di tipo casuale».

Il Tribunale, a carico di alcuni degli imputati, ha invece riconosciuto il tentativo del reato di influenza illecita, sia pure estinto per prescrizione , dando valore compiuto agli atti indirizzati a condizionare l’assemblea stessa prima del suo svolgimento.

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