Adempimenti

Redditi dominicali e agrari dei terreni, esenzione Irpef anche per il 2020

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di Gian Paolo Tosoni

Proroga in vista per l’esenzione da Irpef per i redditi dominicali ed agrari dei terreni. Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede per un solo anno la proroga della disposizione contenuta nella legge 232/2016, articolo 1, comma 44. Questa norma dispone che per gli anni dal 2017 al 2019 i redditi dominicale ed agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) al Dlgs 99/2004.

Nelle bozze del disegno di legge di bilancio viene aggiunto l’anno 2020 come ulteriore periodo di imposta nel quale si applicherà la predetta agevolazione. Inoltre il legislatore ha pensato anche all’anno 2021 disponendo però che per tale periodo di imposta, i redditi dei terreni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento.

Probabilmente si tratta di una uscita morbida dalla esenzione per passare quindi alla tassazione piena dal 2022. Ne consegue quindi che anche per l’anno prossimo (dichiarazione dei redditi 2021) i coltivatori diretti ed Iap potranno risparmiare l’Irpef sui redditi dei terreni coltivati direttamente.

La dichiarazione dei redditi deve comunque essere predisposta compilando il quadro RA, ma poi barrando una determinata casella, si ottiene che il reddito dei terreni non viene riportato nel quadro riepilogativo RN.

L’esenzione si applica per le persone fisiche; inoltre viene estesa anche ai soci delle società semplici che siano in possesso delle predette qualifiche professionali di coltivatore diretto, oppure di imprenditore agricolo professionale. La condizione indispensabile che i predetti soggetti siano iscritti nella previdenza agricola.

Invece ai soci delle altre società agricole di persone, l’esenzione non si applica in quanto in questo caso i redditi dei terreni rientrano comunque nel reddito di impresa, mentre l’agevolazione è rivolta ai redditi fondiari; ciò anche se le predette società abbiano optato per il reddito agrario ai sensi del comma 1093, della legge n. 296/2006.

Per le persone fisiche non rileva che il contribuente sia il titolare della partita Iva relativa alla gestione della impresa agricola, in quanto le condizioni sono quelle di essere titolare dei redditi dei terreni, di essere in possesso delle qualifiche professionali ed essere iscritti nella gestione previdenziale. Ad esempio i coadiuvanti iscritti all’Inps fra le unità attive del nucleo familiare di coltivatori diretti, se titolari di redditi di terreni possono usufruire della esenzione da Irpef.

Ancorché la norma non lo dica, l’esenzione da Irpef spetta a condizione che il terreno venga coltivato dal titolare del reddito, anche in qualità di socio di società semplice, in quanto in assenza della conduzione diretta, il soggetto interessato non potrebbe essere in possesso della qualifica professionale e della iscrizione Inps.

L’esenzione da Irpef è totale e le rendite esenti non rilevano nemmeno per il calcolo del reddito per essere considerata persone a carico.

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