Imposte

Residenza, attestato estero «pesante»

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di Marco Piazza

Per applicare direttamente l’esonero totale o parziale dalle ritenute d’imposta previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, dalla direttiva madri figlie sui dividendi e dalla direttiva interessi e royalties, il sostituto d’imposta italiano può accettare che l’attestazione dell’autorità estera sulla residenza fiscale del beneficiario allegata alla domanda di sgravio del percettore non residente si riferisca alla data di rilascio dell’attestato e non all’intero periodo d’imposta in cui il reddito è stato percepito.

L’aggiornamento
delle faq delle Entrate

Il chiarimento è avvenuto mediante l’aggiornamento di una faq presente sul sito dell’agenzia delle Entrate al percorso «Imprese/Rimborsi/Convenzioni contro le doppie imposizioni/Risposte alla domande più frequenti» .

La faq risponde positivamente (confermando la risoluzione 26 luglio 1999, n. 126/E) al quesito se l’attestato di residenza fiscale del beneficiario possa essere rilasciato da parte dell’Amministrazione fiscale estera su un proprio modello, piuttosto che nel riquadro che si trova in calce ai modelli adottati dall’agenzia delle Entrate.

L’attestato
di residenza fiscale

Ora viene ulteriormente precisato:

non solo che l’Autorità fiscale estera può rilasciare l’attestato con procedura elettronica, sempreché la validità del documento sia verificabile;

ma anche che il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta «ovvero alla data di rilascio dell’attestato».

La «copertura»
della certificazione

Quest’ultimo chiarimento è opportuno perché recentemente è sorto il dubbio che la certificazione debba necessariamente riguardare l’intero «periodo d’imposta» in cui avviene il pagamento.

Se così fosse la possibilità di ottenere direttamente dal sostituto d’imposta l’esonero dalle ritenute in relazione a proventi percepiti nella prima metà dell’esercizio, sarebbe pressoché nulla. Siccome, infatti, la domanda di sgravio deve essere presentata al sostituto d’imposta prima della percezione del reddito, se l’attestazione viene rilasciata nella prima metà dell’anno è di norma impossibile che l’Autorità estera attesti la residenza per l’intero anno perché in molti Stati, come in Italia, un soggetto è considerato residente fiscalmente solo se vi ha il centro degli affari e interessi o la dimora per la maggior parte del periodo d’imposta.

Una interpretazione restrittiva avrebbe, quindi, l’effetto di moltiplicare le domande di rimborso al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate, con le relative conseguenze.

Peraltro gli stessi modelli approvati dalle autorità italiane (provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate 10 luglio 2013) consentono di giungere all’ovvia conclusione che l’attestazione di residenza non può che riferirsi al momento del suo rilascio.

Infatti lo standard prevede l’impegno del beneficiario a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

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