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Ricerca e sviluppo, manuali di Frascati e Oslo: due fantasmi nell’accertamento

di Enrico De Mita

A norma dell'articolo 23 della Costituzione, il Manuale Frascati e il Manuale Oslo non esistono. A oggi esistono soltanto:
«Frascati Manua
l: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities»;
«Oslo Manual:
Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities».

Finché non esisterà una traduzione ufficiale in lingua italiana tutti i riferimenti al Manuale Frascati e al Manuale Oslo non potranno dirsi neppure esistenti, essendo preclusa al contribuente italiano la conoscenza della fonte integrativa normativa (dell'intera fonte e non si singoli rabberciati scampoli) che è posta alla base del presunto accertamento o – peggio – della notizia di reato.

Né – si badi – potrebbe essere sufficiente a salvare dalla nullità l'accertamento il mero riferimento ad alcune norme che, a loro volta, rieditano e “traducono” a loro modo alcuni passaggi dei “Frascati Manual” e “Oslo Manual”, perché l'accesso a una fonte di integrazione normativa deve essere garantito al contribuente e apprezzato da parte dei giudici nella sua integralità, senza eccezioni o deroghe, all'evidenza costituzionalmente non legittime.

Credo che le singole procure non senza fastidio stiano affrontando il tema e le deviazioni di una applicazione persino retroattiva della recente interferenza, in ambito amministrativo, dei riferimenti al «Frascati Manual» e all'«Oslo Manual».

Una fitta nube di notizie di reato si sta addensando sulle imprese italiane ma, prima ancora, sulle Procure, costrette ad affrontare - per respingere (ritengo de iure condito) – le iniziative dell'agenzia delle Entrate, neppure supportate dall'acquisizione di un parere del ministero dello Sviluppo economico.

Come ho già detto, l'errore interpretativo non può integrare un fatto costitutivo di un'attività fraudolenta (sanzionabile in base al Dlgs 74/2000). Semmai lo smentisce in radice e sin dall'origine. Non sembra neppure necessario invocare la tassatività della fattispecie di reato, stante l'evidenza istituzionale della nozione.

Questi sembrano fondamentali che, per chi ragiona di diritto, non hanno bisogno di approfondimenti.

Possiamo ritenere di comune dominio le nozioni che deve aver già acquisito una matricola di giurisprudenza, alla prima settimana di lezione?

Ritengo che la difficoltà sia oggettiva anche per l'agenzia delle Entrate per mantenere livelli di qualità e professionalità che negli ultimi anni hanno avuto un apprezzabile incremento anche in chiave di moral suasion verso il contribuente.

Allora, l'esecutivo-legislatore non impieghi i soli anni e non aspetti i soliti danni al sistema-impresa prima di intervenire. I verificatori non possono far fiorire accertamenti palesemente nulli e notizie di reato palesemente inconsistenti senza una corretta istruttoria (il parere tecnico del Mise per attingere il disconoscimento del credito d'imposta), il necessario ancoraggio normativo e l'essenziale corredo motivazionale.

Una verifica delle Entrate senza il parere tecnico dell'articolazione amministrativa a ciò deputata (Mise) partirebbe monca.

L’esecutivo-legislatore è già stato invocato per far uscire le imprese dalle panie delle presunte certezze dell’agenzia delle Entrate e delle concrete incertezze giurisprudenziali per chiarire la distinzione tra “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti”, tra contribuente che ha sbagliato in un ambito di alto tecnicismo e contribuente che ha inteso frodare il Fisco.

Allo stesso Esecutivo, attraverso lo Sviluppo economico e l’Istat spetta poi promuovere immediatamente una traduzione in lingua italiana dei cosiddetti Manuali Oslo e Frascati.

Finché non avremo una traduzione in lingua italiana, davvero non sapremmo di che cosa stiamo parlando in materia di disconoscimento credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il nostro sistema tributario è costituzionalmente fondato sul principio di legalità: l’atto amministrativo verifica l’esistenza di quanto stabilito dalla legge. L’articolo 23 della Costituzione è posto a tutela della libertà e della proprietà individuale, primariamente in funzione di contenimento della discrezionalità dell’amministrazione finanziaria.

È pacifico che legittimamente non possono essere applicate, come referenti normativi o integrativi, fonti inesistenti e non conoscibili dal contribuente né possono essere applicate, ora per allora, interpretazioni, indirizzi amministrativi, riferimenti normativi successivi agli anni oggetto di verifica ed eventuale accertamento degli uffici.

Sul piano concreto l’iniziativa parte da una profonda conoscenza della realtà delle imprese e della loro esigenza di essere messe nelle condizioni di pianificare i propri investimenti potendo contare su una stabilità del regime di agevolazione fiscale.

Formazione e informazione sono essenziali sul piano strategico-programmatico per rendere quanto più inclusivo l’intero processo di innovazione e di R&S.In materia di ricerca e sviluppo siamo di fronte a misure relativamente semplici e automatiche dal punto di vista interno dell’accesso al credito d’imposta.

A questa semplicità è correlata una notevole complessità dei presupposti e dei contenuti, per il tecnicismo della materia e le incertezze nell’applicazione delle norme stesse, come dimostrato dai moltissimi e continui chiarimenti che impegnano il ministero dello Sviluppo economico e agenzia delle Entrate nell’interpretazione amministrativa che possa orientare le imprese e ridurre quanto più possibile, visto che eliminare è impossibile, l’incertezza o le zone di incertezza sulle modalità di applicazione delle misure.

Per la rivoluzione culturale del pubblico e del privato, contro le due sottoculture, la prima pregiudizialmente pro fisco e la seconda pregiudizialmente contra fiscum, è fondamentale che i referenti normativi siano chiari e le fonti di integrazione accessibili.
A oggi il “Frascati Manual” e l’Oslo Manual” non lo sono. Ancor meno i criteri che sarebbero imposti sulle loro basi.