La domanda

Una società appartenente al gruppo, residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, è identificata ai fini Iva in Italia e dispone pertanto di una partita Iva italiana oltre alla propria partita Iva estera. La consociata italiana deve rifatturare a tale società i seguenti costi sostenuti in Italia: vitto e alloggio; trasporto con conducente. Riteniamo che, trattandosi di servizi generici B2B, la fattura debba essere emessa alla partita Iva Ue della società. Tuttavia, poiché i servizi in oggetto (vitto, alloggio e trasporto con conducente effettuati in Italia) risultano territorialmente rilevanti in Italia, riteniamo che il riaddebito debba essere assoggettato a Iva italiana. È corretta tale interpretazione?
C. M. - Como

Al fine di rispondere al quesito, occorre anzitutto evidenziare che i tre servizi oggetto di rifatturazione da parte della consociata italiana non sono prestazioni di servizi generiche B2B ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, bensì prestazioni speciali disciplinate dall'articolo 7-quater del Dpr 633/1972 che, in deroga all'articolo 7-ter, prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • lettera a): «le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe [...] quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato";
  • lettera b): «le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato";
  • lettera c): «le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering [...] quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato».

Tutti e tre i servizi, quindi, essendo svolti in Italia sono soggetti a Iva italiana. Al fine di...

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