Adempimenti

Rimborsi Iva trimestrali, primo appello con il nuovo “modello TR”

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di Stefania Saccone


Primo appello per il rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2015 con il nuovo modello TR approvato il 20 marzo scorso con provvedimento dell’agenzia delle Entrate (Protocollo n. 2015/39968) . Scade infatti oggi, 30 aprile, il termine per la trasmissione telematica del nuovo modello Iva TR che ha recepito le novità Iva introdotte sia in materia di reverse charge che di split payment.

Per accedere al rimborso infrannuale (o alla compensazione), i contribuenti devono aver maturato un credito Iva superiore a 2.582,28 euro e devono trovarsi almeno in una delle seguenti condizioni:
- l’aliquota media sugli acquisti/importazioni è superiore a quella delle vendite aumentata del 1per cento. Sono esclusi dal calcolo sia gli acquisti/importazioni sia l cessioni di beni ammortizzabili. Nel calcolo rientrano le operazioni effettuate in regime di reverse charge e di split payment in quanto assimilate alle operazioni ad aliquota zero;
- le operazioni attive non imponibili rappresentano più del 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
- gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili costituiscono più dei due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;
- soggetti non residenti identificati in Italia;
- le operazioni attive non soggette ad Iva rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (per esempio, lavorazioni relative a beni mobili materiali eccetera) sono superiori al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.

I contribuenti che effettuano operazioni verso le Pa in split payment sono ammessi al rimborso in via prioritaria. La priorità spetta fino a concorrenza dell'Iva addebitata ad aliquota zero. Tale status deve essere indicato nel campo 1 del rigo TD8, inserendo il codice 6 e specificando l'importo nel campo 2.

Nel nuovo modello TR trovano spazio anche le novità in materia di erogazione dei rimborsi introdotte dal Dlgs 175/2014 (Semplificazioni fiscali). Per i rimborsi Iva trimestrali sino a 15mila euro non è più necessario presentare alcuna garanzia fideiussoria. Il limite di 15mila euro riguarda il periodo di imposta e non la singola richiesta ( circolare 32/E/2014 ). Superato tale limite, il contribuente potrà presentare, in alternativa alla garanzia, l'istanza trimestrale munita di visto di conformità/sottoscrizione dell'organo di controllo contabile unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Resta fermo l'obbligo di presentazione della garanzia per i crediti oltre i 15mila euro considerati a “rischio” per gli interessi erariali. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta nel campo 4 del rigo TD8.

In alternativa al rimborso, è possibile compensare il credito Iva trimestrale in tutto o in parte tramite il modello F24 telematico entro il limite di 700mila euro per anno solare (elevato a un milione di euro per i subappaltatori nel settore edile a determinate condizioni). Ai fini della compensazione orizzontale, non si registrano novità nel nuovo modello TR.
Infine, per completezza,si segnala che nel frontespizio il nuovo modello prevede la nuova casella per la rettifica dell'utilizzo del credito (risoluzione 99/E/2014).

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