Rimborso ed esenzione Iva, accertamento anticipato, pagamento rateale e ricorso
Per il rimborso dell’Iva erroneamente esposta per un’operazione non imponibile occorre la nota di rettifica
Laddove venga erroneamente emessa con Iva una fattura riguardante un’operazione non imponibile il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata se provvede tempestivamente alla rettifica ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633 del 1972. Affinché l’Amministrazione possa validamente disporre il rimborso dell’Iva erroneamente versata ed essendo l’Iva un’imposta cartolare, deve sempre deve infatti essere sempre offerta la prova della definitiva eliminazione del rischio di perdita del gettito erariale conseguente al possibile esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario della fattura emessa.
- Cassazione, ordinanza 20843/2020
Nel processo tributario la specificità dei motivi d’appello non può essere a priori definita in via generale ed assoluta
Nel processo tributario la specificità dei motivi d’appello non può essere definita in via generale ed assoluta, ma deve sempre essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve comunque ritenersi sussistente se alle argomentazioni in essa svolte vengono contrapposte quelle dell’appellato. Al fine di incrinare il fondamento logico–giuridico delle prime, l’appellante, deve comunque elaborare il motivo d’appello in modo incompatibile con la complessiva narrazione della decisione impugnata, ancorché non proceda all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza gravata.
- Cassazione, ordinanza 20703/2020
Il rischio di perdita del gettito di tributi di elevato ammontare non giustifica l’emissione dell’accertamento ante tempus
La notifica ante tempus dell’atto impositivo formato a seguito di processo verbale di constatazione può avvenire da parte dell’Amministrazione solo in presenza di ragioni d’urgenza in grado di giustificare adeguatamente l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni senza che possa rilevare il pericolo di perdita di gettito in presenza di tributi evasi di elevato ammontare. La mancata osservanza del termine dilatorio deve infatti riferirsi ad elementi di fatto non soltanto cogenti ed insuperabili ma anche estranei alla sfera d’azione dell’Amministrazione, che deve sempre provare in ogni caso che il protrarsi dei tempi dell’accertamento è dipesa da fattori indipendenti dalla sua azione e potestà.
- Cassazione, ordinanza 20711/2020
Il pagamento anche rateale del ruolo non pregiudica il ricorso tributario
Non integra l’adesione alla pretesa tributaria il pagamento degli importi indicati nella cartella di pagamento anche attraverso adesione ad un piano di rateazione perché il puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo non ha alcun effetto preclusivo della contestazione giudiziale circa l’effettiva debenza (cosiddetto an debeatur). Purché non siano scaduti i termini per l’opposizione, ove in tal caso risultano irripetibili gli importi nel frattempo spontaneamente versati.
- Cassazione, ordinanza 20962/2020
Doppio requisito perché il chiropratico possa operare in regime di esenzione Iva
Occorre sempre una verifica preventiva per il riconoscimento dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18, del Dpr 633 del 1972 per le prestazioni di cura alla persona svolte dal chiropratico. Oggettivamente si deve verificare che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità mentre soggettivamente chi la rende deve, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e/o dell’attivazione del corrispondente corso di laurea magistrale, essere comunque munito di formazione adeguata somministrata da istituto di insegnamento riconosciuto dallo Stato.
- Cassazione, sentenza 21108/2020
Conta l’ubicazione sostanziale e non formale per individuare la competenza del Tribunale fallimentare
Ai fini dell'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento non rileva l’ubicazione della sede legale presso lo studio di un Commercialista se gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell’impresa sono assunte altrove. Infatti la presunzione di coincidenza della sede legale della società con quella effettiva è sempre superabile attraverso prove univoche in grado di dimostrare che il centro direzionale dell’attività d’impresa è altrove e che la sede legale ha soltanto carattere formale.
- Cassazione, sentenza 27606/2020