Rischio di accertamento induttivo per chi omette gli Isa
Omissione del modello Isa con sanzione fissa, senza applicazione delle maggiorazioni che erano previste per gli studi di settore (articolo 8 ultimo periodo del comma 1 del Dlgs 471/97), ma con possibile rischio di accertamento induttivo.
È questo il quadro sanzionatorio in tema di Isa che emerge dall’applicazione del comma 16 dell’articolo 9 bis del Dl 50/17, confermato dalla circolare 17/E/2019 che dedica un intero paragrafo (1.11) alla disciplina prevista per la mancata presentazione del modello.
Per l’omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa, si applica la sanzione amministrativa variabile da un minimo di 200 a un massimo di 2mila euro.
L’Agenzia, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Per il caso di omessa presentazione del modello Isa, è, infine, previsto dal comma 16 del decreto legge 50/17 che l’agenzia delle Entrate possa procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva (ai sensi degli articoli 39, comma 2, del Dpr 600/73 e 55 del Dpr 633/72).
Non sono applicabili, invece, agli Isa le sanzioni di cui all’articolo 39 comma 2 lettera d-ter del Dpr 600/73 (possibile accertamento induttivo anche in caso di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli Sds non sussistenti ed infedele compilazione dei modelli con una differenza superiore al 15%, o comunque a 50mila euro, tra i ricavi/compensi stimati e quelli indicati in dichiarazione).
Come negli studi di settore
Analogamente a quanto già disposto per gli studi, è invece prevista anche per gli Isa l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al contribuente a trasmettere il modello, qualora in sede di invio telematico lo stesso non sia stato allegato al modello Redditi in assenza di una valida causa di esclusione.
Già con l’inoltro del Modello redditi 2019 l’Agenzia segnalerà direttamente nella ricevuta di presentazione la mancanza del documento, al fine di stimolare una pronta ed immediata correzione possibile con il ravvedimento operoso.
La circolare 17/E/19 nel commentare le regole applicabili nel passaggio dagli studi di settore agli Isa chiarisce che, in linea generale, le norme che, rinviano alle disposizioni in materia di studi e parametri, si intendono adottabili anche per gli Isa, tranne che per quelle specificatamente applicabili all’attività di controllo.
La sanzione massima
Pertanto la disposizione contenuta al comma 1 nell’ultimo periodo dell’articolo 8 Dlgs 471/97 la quale prevede che «si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’agenzia delle Entrate», non trova spazio nel mondo Isa.
L’Agenzia al riguardo chiarisce che tale previsione, proprio perché ritenuta rivolta alle attività di controllo, non può intendersi riferita anche agli Isa.
Ciò in particolare perché l’articolo 9-bis del Dl 50/17 (norma che ha introdotto gli Isa), prevede già nei casi di omissione, inesatta o incompleta della comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa una graduazione della misura della sanzione applicabile anche in ragione del comportamento tenuto dal contribuente e quindi tale previsione risulterebbe incompatibile con l’ipotesi disciplinata dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 8, del Dlgs 471/97.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019