Rischio inammissibilità dell’appello senza l’attestazione di conformità
La mancanza dell’attestazione di conformità all’originale può essere causa di inammissibilità dell’impugnazione comunicata a mezzo posta. Infatti in caso di mancata attestazione ad opera del ricorrente della conformità tra documento depositato e notificato, il giudice ha d’ufficio in ogni stato e grado l’obbligo di accertare l’effettiva difformità anche se il resistente si è regolarmente costituito. Poi la mancata costituzione in giudizio della controparte non esonera il giudice dal raffronto ed in tal caso non opera alcuna sanatoria processuale e l’impugnazione è irrimediabilmente inammissibile. Così la s entenza n. 6677-17 della Cassazione, sezione tributaria (Presidente Di Iasi, Relatore Virgilio) depositata ieri.
Una commercialista richiede il rimborso dell’Irap pagata dal 2001 al 2005 ed impugna il diniego per assenza dell’autonomia organizzazione. Ma per l’amministrazione costituitasi in giudizio la contribuente non ha titolo per ottenere la restituzione dell’Irap pagata in presenza di autonoma organizzazione.
Il giudizio di merito
La Ctp accoglie però il ricorso introduttivo così che l’amministrazione ricorre in appello. Le trasmette copia dell’atto a mezzo del servizio postale ma si dimentica però di attestare in calce la conformità rispetto a quello depositato presso la Ctr. La professionista appellata non si costituisce.
La Ctr si accorge di tale mancanza, ma nell’impossibilità di effettuare il raffronto tra documento depositato e quello notificato, non affronta la possibile causa di inammissibilità ed accoglie l’appello riformando la sentenza di primo grado.
Il giudizio di legittimità
La donna ricorre in Cassazione contestando l’inammissibilità del ricorso in appello per assenza dell’attestazione di conformità e per non aver potuto il giudice effettuare alcuna sanatoria dell’impugnazione non essendoci la costituzione in giudizio dell’appellato.
E la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello dell’amministrazione:
■ Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non tanto la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e il documento notificato, bensì l’effettiva difformità accertata d’ufficio dal giudice che ha rilevato tale mancanza. Questo in quanto l’inammissibilità del ricorso o dell’appello è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado anche se la parte resistente si è regolarmente costituita;
■ La causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello opera anche in caso di mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato in secondo grado. Ciò perché la mancata costituzione della controparte non esonera il giudice dal raffronto diretto tra l’atto depositato e quello notificato ma in questo caso, non potendo intervenire alcuna sanatoria dalla verifica officiosa degli atti, al ricorrente viene comminata la sanzione processuale definitiva dell’inammissibilità.
Cassazione, sentenza 6677/2017