Imposte

Risolto un contenzioso ultraventennale sull’Imu

immagine non disponibile

di Davide De Girolamo e Massimiliano Manduchi

Oggetto della tassazione per l’Imu è dato dagli articoli 1 e 2 del Dlgs 504/1992, e consiste nel fabbricato suscettibile di essere accatastato: e poiché il Catasto non ricomprende anche il mare, eventuali immobili ivi collocati non sono tassabili. Tre sentenze gemelle di Cassazione sulle piattaforme marine, nel 2016, hanno tuttavia affermato che il presupposto oggettivo è il possesso di un immobile a prescindere dal suo accatastamento (tale orientamento è un unicum, in contrasto con pronunce anteriori e successive); e che comunque le piattaforme marine sarebbero accatastabili in categoria D/7 (ma gli Uffici del territorio, supportati da Governo e Mef rifiutano di accatastare beni in mare). La relazione illustrativa all’originario schema di decreto ribadisce che l’inventariazione catastale non ricomprende il mare, il quale è invece oggetto di rilievi (ancorché ad altri fini) da parte dell’Istituto idrografico della Marina. Non vi può quindi essere dubbio che, per tassare le piattaforme marine, sarebbe necessario rivoluzionare il Catasto con apposite norme, oppure introdurre un nuovo e diverso presupposto d’imposta, che prescinde dall’accatastabilità.

L’Impi sceglie la seconda via (per cui si tassa la piattaforme in quanto tale, e non il fabbricato che deve essere accatastato come ai fini Imu), e pertanto implicitamente manifesta che prima del 2020 le piattaforme non rientravano nel capo dell’imposta municipale propria. Quindi le piattaforme non sono oggi accatastabili e non lo saranno in futuro, ma saranno tassate per similitudine ai fabbricati di categoria D/7 con base imponibile determinata sulla base del valore di libro di cui all’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992 (salve le norme sugli imbullonati, che escludono dal tributo macchinari e impianti, di cui sembra salvaguardata l’applicabilità anche all’Impi dal rinvio alle norme generali sull’Imu contenuta nel comma 7 dell’articolo 38).

L’articolo 38 del Dl 124/2019, quindi, si presenta come una norma innovativa che dispone per il futuro (istituisce, a decorrere dal periodo 2020, l’Impi sulle piattaforme petrolifere), ma che al contempo si presta a fornire un indirizzo risolutivo agli interpreti e ai destinatari della attuale disciplina dei tributi locali, rimasti invischiati in un contenzioso ultraventennale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©