Adempimenti

Ritenute attribuibili «pro quota» al socio

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di Paolo Meneghetti

L’Iri porta con sé molte incertezze che possono costituire un deterrente all’opzione. La circolare 8/E/2017 ha affrontato due temi, ma restano molte altre questioni irrisolte. Tra i temi affrontati (oltre alla modalità di calcolo del plafond Iri di cui all’altro articolo) è importante il chiarimento sulla corretta determinazione di calcolo dell’utile di esercizio , nel senso che viene assunto al netto dei prelevamenti. Ma per sapere se un prelevamento è deducibile occorre che rientri nel tetto dell’imponibile. Da tale situazione emergevano due variabili, imponibile e prelevamenti deducibili che si richiamavano tra loro generando una equazione di difficile soluzione. Il tema è stato risolto nel senso che l’ammontare dell’utile da assumere per controllare se i prelevamenti trovano in esso capienza è quello lordo, cioè prima di aver imputato in detrazione i prelevamenti.

Altra questione chiarita, questa volta per legge, è la disciplina dei prelevamenti a carico delle riserve prodotte in regime Iri , eseguiti dai soci d opo la fuoriuscita dalla flat tax . Con l’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 55-bis del Tuir (avvenuta tramite il Dl 50/2017) viene stabilito che anche una volta tornati al regime ordinario, il prelevamento di somme tratte dalle riserve Iri, produce incremento del reddito in capo al socio (o all’imprenditore individuale), ma siccome tali prelevamenti non saranno più deducibili (atteso il rientro nel regime ordinario) , per evitare un fenomeno di palese doppia tassazione, la nuova norma assegna un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva pagata a suo tempo. La norma dovrebbe essere interpretata nel senso che se la riserva è pari a 76 (100 – 24 di Iri) e fosse prelevata al 50% del suo ammontare , dovrebbe spettare anche il 50% dell’imposta sostitutiva versata calcolata sull’utile lordo cioè 100, quindi credito d’imposta pari a 12.

Un aspetto da chiarire è la modalità di imputazione delle ritenute d’acconto subite dal soggetto che applica l’Iri. Pensiamo a una società di persone in regime Iri che avendo effettuato prestazioni di ristrutturazione edilizia subisce la ritenuta dell’8% sui ricavi incassati. Tale ritenuta viene scomputata dalle imposte dovute dal soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria diretta, a norma dell’articolo 22 del Tuir: se il soggetto in questione fosse una società di persone in regime ordinario le ritenute sarebbero fruite pro quota direttamente dal socio cui è attribuito il reddito per trasparenza. Nel caso dell’Iri, l’obbligazione tributaria grava sulla società (imposta del 24%), ma se il socio ha eseguito prelevamenti una parte del reddito gli viene attribuita (corrispondente ai prelevamenti eseguiti tratti da riserve Iri) e quindi è logico ritenere che anche una parte delle ritenute possa essergli attribuita. Nel regime Iri l’obbligazione tributaria per imposte dirette può gravare sia sulla società sia sul socio, per cui potrebbe essere ragionevole ipotizzare un criterio proporzionale . Esemplificando se l’utile lordo è 100 e il prelevamento è di 10, il 10% delle ritenute subite potrebbe essere la somma imputabile e scomputabile dal socio che ha eseguito il prelevamento dalle riserve Iri.

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