L'esperto rispondeAdempimenti

Ritenute dei dipendenti, il ravvedimento riduce le sanzioni per versamento tardivo

Se la sanzione viene versata entro 90 giorni è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo

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di Emanuele Mugnaini

La domanda

La presente per richiedere un chiarimento in merito al tardivo versamento del sostituto d’imposta di ritenute erariali – redditi lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale. Una società ha effettuato il versamento di ritenute Irpef (tributo 1001), addizionali regionali (tributo 3802) e addizionali comunali (tributi 3847 e 3848) del luglio 2023 il 30 agosto 2023 anziché il 21 agosto 2023 senza versare interessi e sanzioni). La società vuole ravvedere e quindi versare gli interessi e le sanzioni. Gli interessi saranno conteggiati con la seguente formula: Imposta x Tasso legale d’interesse pari al 5% x giorni di ritardo 9/36500. La misura della sanzione invece non essendo stata versata al momento del pagamento delle imposte (e quindi il 30 agosto 2023), deve essere calcolata al 3,75% (dal 91° giorno ed entro la data di presentazione della dichiarazione) oppure allo 0,90% (0,10% per 9 giorni di ritardo) ?
P. S. TO

Nel caso descritto, per il tardivo versamento delle ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali relative al periodo di paga luglio 2023, effettuato il 30 agosto 2023 anziché il 21 agosto 2023, la società può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso. Gli interessi vanno calcolati sulla base del tasso legale annuo (5% per il 2023) rapportato ai giorni di ritardo (9 giorni dal 22/08/2023 al 30/08/2023), secondo la formula: Imposta x 5% x 9/365.

Per quanto riguarda le sanzioni...