Imposte

Rivalsa agenti, il costo certo consente la deduzione nei limiti nella quota di ogni esercizio

L’ordinanza 21353/2021 della Cassazione: legittima la ripartizione anche se non effettuata in quote costanti

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di Marco Nessi

La rivalsa agenti deve ritenersi deducibile nei limiti della quota imputabile in ciascun esercizio, nel momento in cui il relativo costo può essere considerato «certo» nel relativo ammontare. È il principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza 21353/2021.

Preliminarmente può essere opportuno ricordare che la «rivalsa agenti» rappresenta la somma che viene corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa a titolo di rimborso dell’indennità versata all’agente cessato per compensarlo del perduto avviamento (Cassazione 16193/2007) o della perdita di clientela di cui si avvantaggia il nuovo agente subentrante (Cassazione 10510/1998). Il riconoscimento di questa somma non è disciplinato dall’articolo 1751 del Codice civile, bensì dall’articolo 37, comma 1, dell’accordo nazionale degli agenti di assicurazione del 23 dicembre 2003.

Nel caso esaminato, l’agenzia delle Entrate contestava ad una compagnia assicurativa la deducibilità fiscale delle quote del debito da rivalsa di portafoglio dedotte nell’anno 2005. In particolare, secondo l’Agenzia, trattandosi di elementi patrimoniali ad utilizzazione pluriennale, questi importi avrebbero dovuto essere iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e, ai fini fiscali, dedotti in quote costanti (ex articolo 108, comma 3, del Tuir in vigore all’epoca dei fatti) negli anni 2001, 2002 e 2003, essendo già certi nel relativo quantum sin a partire dal 2001 (in senso analogo, per la deducibilità della rivalsa agenti nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi del vigente articolo 108. comma 1, del Tuir e non quale bene immateriale si veda anche la risposta delle Entrate all’interpello 317/2020). La compagnia assicurativa resisteva in giudizio evidenziando che, a seguito di contestazioni intercorse sull’entità, le modalità e i tempi di pagamento della rivalsa, l’importo delle indennità dovute era divenuto «certo» nel relativo ammontare (e quindi di competenza fiscale) soltanto nel 2005, a seguito di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti in causa.

Ciò giustificava la deduzione integrale in questa annualità anche delle quote maturate nelle annualità precedenti. Nel confermare l’esito dei primi due gradi di giudizio, la Suprema corte ha ribadito l’illegittimità del rilievo. In particolare, dopo avere affermato l’incerta qualificazione della natura delle somme in esame a livello civilistico e l’assenza di una normativa specifica che regoli la deducibilità fiscale della rivalsa di portafoglio, è stato evidenziato che, nel caso specifico, il succedersi degli eventi oggettivi che, di volta in volta, avevano messo in discussione gli obblighi insorti tra agenzia mandataria e le società assicurative mandanti, escludevano la possibilità di considerare come «certi» (e quindi di competenza fiscale in base all’articolo 109, comma 1, del Tuir) i relativi costi nel periodo antecedente al periodo d’imposta 2005, in cui era stato sottoscritto l’accordo transattivo.

Pertanto, nel peculiare caso di specie, ai fini fiscali, la ripartizione del costo relativo alla rivalsa agenti doveva considerarsi legittima, ancorché non effettuata in quote costanti.

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