Rivalsa anche con la fattura semplificata
La fattura semplificata può consentire di esercitare la rivalsa dell'Iva pagata (in via definitiva) a seguito di accertamento. Il paragrafo 4 della circolare 35/E/2013 si occupa, in primo luogo, del cedente o del prestatore, ossia di colui che, in quanto destinatario dell'atto di accertamento, ha assolto l'imposta rettificata. In verità, il documento di prassi si riferisce al «cedente/commissionario» e non al prestatore, ma si ritiene, anche sulla base del dato normativo, che i chiarimenti forniti siano applicabili tanto alle cessioni di beni quanto alle prestazioni di servizi.
Gli step
L'impresa (o il professionista), che ha versato l'Iva all'Erario a titolo definitivo in seguito all'accertamento, per esercitare la rivalsa deve emettere fattura o una nota di variazione in aumento (articolo 26, comma 1, del Dpr 633/1972) con l'indicazione, oltre ai consueti dati già richiesti dall'articolo 21, degli estremi identificativi dell'atto di accertamento. La circolare ricorda che dal 2013 è possibile (in presenza dei requisiti previsti) l'emissione della fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972), che, quindi, è utilizzabile anche in questo tipo di situazione.
Il documento emesso, pur se annotato («per memoria») nel registro disciplinato dall'articolo 23 del decreto Iva, non deve partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicato a debito nella dichiarazione annuale. Quanto agli adempimenti, il cessionario (o committente) dell'operazione soggetta ad accertamento, ricevuta la fattura, potrà esercitare il diritto alla detrazione, con l'unica condizione (prevista dall'articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972) di aver effettuato il pagamento dell'Iva oggetto dei rilievi da parte dell'amministrazione finanziaria.
La disposizione individua il termine per la detrazione nella «dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione». L'operazione originaria può anche risalire a molti anni prima, in considerazione dei tempi dell'accertamento e del possibile contenzioso scaturito, la cui evoluzione ha sospeso il diritto del cedente/prestatore a richiedere la maggiore imposta (non ancora versata in via definitiva).Gli operatori che hanno cambiato regime dovranno applicare una detrazione del tutto particolare, con regole che potrebbero essere state abbandonate da tempo.
L'annnotazione
La circolare 35/E/2013 richiede a chi subisce la rivalsa di annotare il documento integrativo nel registro disciplinato dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, osservando gli «ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura» ricevuta. Sebbene non sia richiesto, può rivelarsi opportuno ottenere la dimostrazione che l'imposta accertata è stata versata in via definitiva, ad esempio con l'esibizione dei modelli di pagamento F24. Se vi è coincidenza tra chi dovrebbe esercitare la rivalsa e chi dovrebbe subirla (per esempio importazione), vi è solo la registrazione «a credito» e non quella «a debito» dell'eventuale documento predisposto, completo degli estremi dell'accertamento e dei relativi allegati (avviso d'accertamento e attestazione di pagamento).
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