Imposte

Rivalutazione dei beni, pronti i codici tributo

La risoluzione 29/E: «1857» per il saldo attivo, «1858» per i beni e «1859» per la procedura gratuita riservata a terme e alberghi

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di Giorgio Gavelli

Diffusi, con la risoluzione 29/E del 30 aprile, i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento (articolo 110 del Dl 104/2020) e per la «rivalutazione gratuita» degli stessi beni per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale (articolo 6-bis Dl 23/2020). In quest’ultimo caso, il versamento (eventuale) serve ad affrancare il saldo attivo, e segue le regole del comma 701 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (tre o sei rate a secondo che l’importo sia inferiore/pari o superiore a 3 milioni di euro).

Per il decreto Agosto, invece, le imposte sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97; quest’ultima opportunità potrebbe anche portare a versare tutto in un’unica soluzione, anche se la rateizzazione non prevede interessi. Si ritiene che il codice istituito per la rivalutazione possa essere utilizzato anche per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili (riallineamento).

I codici sono i seguenti:

•«1857» denominato «Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

•«1858» denominato «Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

•«1859» denominato «Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23».

Come anno d’imposta, nel modello F24 va riportato quello per cui si effettua il versamento, vale a dire, generalmente, il 2020.

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