Rivalutazione beni più conveniente per le imprese a contabilità semplificata
Il vantaggio della rivalutazione dei beni prevista dal Dl Agosto può variare a seconda del tipo d’impresa
Con la nuova rivalutazione agevolata introdotta dall’articolo 110 del decreto Agosto, le imprese hanno la possibilità di attribuire maggiori valori ai beni di impresa a condizioni decisamente vantaggiose. La rivalutazione, oltre alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate, riguarda la generalità delle immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali marchi, licenze, brevetti e know-how iscritti, con possibilità estesa (legge di Bilancio 2021) anche all’avviamento e agli altri oneri pluriennali iscritti nel bilancio 2019.
Tra le caratteristiche che contraddistinguono la rivalutazione targata 2020 rispetto alle precedenti vi è la possibilità di procedere alla rivalutazione ai soli fini civilistici in quanto il comma 4 dell’articolo 110 prevede la facoltà (non l’obbligo) di riconoscere i maggiori valori attribuiti ai beni ai fini delle imposte sui redditi e Irap mediante versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%.
In ragione di tale percentuale ridotta (oltretutto rateizzabile in tre tranches annuali) è facile immaginare che i contribuenti, al di fuori dei casi di rilevanti perdite fiscali pregresse (e attese) saranno portati ad affrancare i maggiori valori anche fiscalmente.Il vantaggio della rivalutazione può tuttavia variare sensibilmente in ragione dell’impresa che effettua la rivalutazione nonché del bene rivalutato.
Per quanto attiene al soggetto che effettua la rivalutazione occorre considerare che:-le imprese in contabilità ordinaria a seguito della rivalutazione beneficiano di ammortamenti deducibili ai fini Ires (Irpef) e Irap ma, se intendono affrancare anche la riserva (altrimenti imponibile), devono versare un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% da calcolarsi sull’importo al lordo della rivalutazione (secondo quanto precisato dall’Agenzia circolare 11/E del 2009; di diverso avviso la Cassazione, sentenza 11326/2020 che ne richiede l’applicazione sull’importo netto).
Inoltre, le società di capitali (non trasparenti) dovranno applicare un’ulteriore ritenuta del 26% in caso di distribuzione di utili a soci persone fisiche.-le imprese in contabilità semplificata, secondo quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in assenza di bilancio, non sono invece soggette alla tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di sua distribuzione.Riepiloghiamo la tassazione in caso di rivalutazione pari a 1.000 euro. A fronte di tale maggior valore, l’imposta sostitutiva del 3% è pari a 30. Per un soggetto Irpef in contabilità semplificata, la sostitutiva viene a coincidere con la tassazione complessiva subita, non essendo configurabili oneri fiscali né per l’affrancamento della riserva, né per la distribuzione degli utili.
Per un soggetto Irpef in contabilità ordinaria, con l’affrancamento della riserva la tassazione complessiva arriva a 130 (30 di sostitutiva + 100). Per una società di capitali, la tassazione complessiva arriva invece a 356,2 se si considerano la sostitutiva (30), l’affrancamento della riserva (100) e il prelievo sulla distribuzione degli utili (226,2 pari al 26% sull’importo distribuibile di 870, al netto cioè delle altre imposte).
Come si nota la rivalutazione ha costi decisamente contenuti per le imprese in contabilità semplificata e più elevati per le società di capitali. Tuttavia, le società di capitali possono non avere interesse ad affrancare la riserva in quanto non intenzionate a distribuire utili ovvero dispongano di altre riserve distribuibili (non vi sono vincoli di distribuzione prioritaria della riserva da rivalutazione rispetto ad altre riserve di utili).
Anche in caso di affrancamento il vantaggio fiscale delle società di capitali risulta evidente potendo beneficiare - grazie alla deduzione dei maggiori ammortamenti - di una riduzione del carico impositivo (Ires e Irap) complessivamente pari al 27,9%.Il beneficio per le altre imprese varierà in funzione dell’aliquota Irpef progressiva del socio/imprenditore potendo arrivare a sfiorare il 50% per redditi superiori a 75 mila euro (all’aliquota Irpef 43% occorre sommare addizionali e Irap) ben superiore al 13% di costo complessivo delle imprese in contabilità ordinaria e del 3% per le imprese in contabilità semplificata.
A ciò si aggiunga l’eventuale risparmio di oneri contributivi in ragione del minor reddito imponibile in capo all’imprenditore/socio. Per un’analisi completa dei costi/benefici sarà opportuno considerare anche l’impatto della rivalutazione ai fini della disciplina delle società di comodo e ai fini ISA.
Per quanto attiene ai beni da rivalutare il vantaggio della rivalutazione è innanzitutto condizionato a non estromettere i beni prima del 2024 in quanto plus/minusvalenze verranno determinate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 5 dell’articolo 110). Inoltre l’aliquota di ammortamento del bene (se ammortizzabile) permetterà di recuperare i maggiori ammortamenti deducibili in un arco temporale più o meno ampio.
I benefici della rivalutazione potrebbero sostanzialmente ridursi quando si proceda a determinare maggiori valori di beni a deducibilità limitata (es. auto, cellulari) atteso che la rivalutazione deve riguardare l’intero valore dei beni, con il conseguente obbligo di versare l’imposta sostitutiva sull’intero saldo attivo di rivalutazione indipendentemente dalla rilevanza fiscale dell’incremento (circolare 14/E del 2017 e in precedenza 13/E del 2014 e 18/E del 2006).
Gian Paolo Ranocchi, Paolo Meneghetti
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