Adempimenti

Rivalutazione dimenticata in Redditi: resta efficace ma si paga una sanzione

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di Gian Paolo Tosoni

Nel periodo di imposta 2018 si sono concentrate più opportunità di rivalutazione, che ora devono essere rappresentate nella dichiarazione dei redditi.

La rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali deve essere riportata nei righi RT 105 e 106; si tratta della rideterminazione del valore che ha riguardato le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2018, con perizia asseverata entro il 30 giugno dello stesso anno, con imposta sostitutiva dovuta nella misura dell’8%, sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate.

Ogni rigo della dichiarazione è dedicato a singole partecipazioni; se ad esempio il contribuente ha rivalutato le quote possedute nelle società Alfa e Beta, deve compilare due righi. In questo caso, avendo effettuato il versamento della imposta sostitutiva cumulativamente, si deve barrare l’ultima casella «versamento cumulativo» per tutti i righi compilati. Una casella del rigo è dedicata all’imposta già versata in occasione di altre rivalutazioni, che si scomputa dall’imposta dovuta calcolata con la percentuale dell’8%. La differenza a debito può essere rateizzata in due o al massimo tre rate, scadenti al 30 giugno degli anni successivi con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3% annuo, circostanza questa che deve essere segnalata nella dichiarazione.

La rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili va riportata nella sezione 10 del quadro RM. La struttura dei righi è identica a quella delle partecipazioni. Il valore del terreno rivalutato con effetti ai fini delle plusvalenze di cui all’articolo 67, lettere a e b del Tuir occupa il primo riquadro. La rivalutazione può avere quindi riguardato i terreni oggetto di lottizzazione, quelli suscettibili di utilizzazione edificatoria e quelli agricoli che si presume di rivendere prima che sia trascorso un quinquennio dalla data dell’acquisto.

Non sono rivalutabili i terreni oggetto di urbanizzazione, in quanto in questo caso si è in presenza di un’attività e, quindi, di un reddito di impresa. Anche per i terreni l’imposta sostitutiva dell’8% ( o la prima rata) doveva essere versata entro il 2 luglio 2018. Come è noto, i terreni sono individuati catastalmente per fogli e mappali; tuttavia nella dichiarazione è sufficiente compilare un rigo per i terreni compresi nella medesima perizia. Qualora la rivalutazione sia stata effettuata da più comproprietari del medesimo terreno, ognuno indica il valore ella propria quota.

I modelli RT righi 105 e 106 li ritroviamo anche nel modello delle società di persone da utilizzare per le società semplici e nel modello degli enti non commerciali, nonché nel modello delle società di capitali da utilizzare da parte dei soggetti non residenti. Anche il quadro RM, per i terreni edificabili è presente, ma nella sezione 7 per le società di persone e nella sezione 3 per gli enti non commerciali.

Va ricordato che l’omessa indicazione delle rivalutazioni nei rispettivi righi della dichiarazione dei redditi non compromette la rivalutazione che si è perfezionata con la perizia asseverata e con il pagamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata (agenzia delle Entrate circolare n. 1/E/2013) entro il termine del 2 luglio 2018. L’omessa indicazione della rivalutazione è punita con la sanzione prevista dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 da 250 a 2mila euro.

Altra rivalutazione da riportare nella dichiarazione dei redditi è quella relativa ai beni dell’impresa, che ritroviamo nella sezione XXIII-A del quadro RQ righi da 86 a 88, presente con il medesimo numero romano in tutti i modelli. Questa rivalutazione è prevista nella legge di Bilancio per il 2019, da effettuare volendo nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (in sostanza il 2018). Il quadro prevede tre righi, nei quali deve essere riportata la rivalutazione dei beni distinti tra beni ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni; l’imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per gli altri beni.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2018. Scatta la proroga al 30 settembre per i soggetti che rientrano nell’ambito degli Isa.

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