Finanza

Rivalutazione gratis a perimetro allargato

Ammesse anche le terme, in attesa gli agriturismi e i bed & breakfast

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di Giorgio Gavelli

La rivalutazione fiscale gratuita disegnata dall’articolo 6-bis del Dl n. 23/2020 (più favorevole di quella solo civilistica o fiscalmente onerosa di cui all’articolo 110 del decreto Agosto) è un’ottima occasione per le imprese del settore per incrementare, nel biennio 2020/2021, il patrimonio netto a costo zero, ferma restando la necessità di gestire i noti effetti civilistici (in particolare sugli ammortamenti) e fiscali (in primis sui calcoli di operatività ai fini delle società di comodo). La disposizione si rivolge ai soggetti Oic “operanti nei settori alberghiero e termale”.

Ma quali sono, esattamente, le attività interessate? Per il credito d’imposta sulle locazioni (all’epoca previsto senza vincoli sui ricavi solo per strutture alberghiere ed agrituristiche) l’Agenzia (circolare 14/E/2020) ha preso in considerazione «a titolo esemplificativo» le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco, riportando un elenco che non contiene, tuttavia, strutture come i campeggi. Gli stabilimenti termali (che sono stati inseriti tra le suddette attività ai fini del bonus locazioni solo dal decreto Agosto, dopo che già si erano aggiunte le agenzie di viaggio e i tour operator) hanno come codice Ateco 96.04.20.

Ancora differente è il richiamo legislativo alle «imprese turistico ricettive, nonché agli agriturismo e ai bed &breakfast» di cui all’articolo 176 del Dl 34/2020, riguardante il “bonus vacanze”, ma la circolare 18/E/2020 si è limitata a riportare gli stessi codici attività della circolare 14/E. E diverso ancora è il perimetro applicativo del credito d’imposta sulla riqualificazione delle strutture ricettive È evidente che l’ambito applicativo dei veri benefici andrebbe stabilito puntualmente, anche con riferimento ad eventuali attività secondarie svolte dal soggetto, al fine di evitare problemi.

Tornando alla rivalutazione, parrebbe che non vi sia spazio (almeno per come è scritta la norma) per chi possiede i beni ma non esercita l’attività perché la dà in gestione a terzi, poiché si parla di soggetti “operanti” in questi settori, non delle società immobiliari, mentre in caso di affitto di azienda la regola è che rivaluta chi fa gli ammortamenti (circolare 11/E/2009), anche se con effetti per nulla chiari.

Circa gli esercizi interessati, chi, tra i soggetti operanti nei citati settori, opera la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (in qualunque momento esso sia approvato), ha una rivalutazione onerosa ma con effetto fiscale (accelerato) già dall’esercizio successivo. Chi, invece, esegue la rivalutazione nei bilanci dei due esercizi successivi (uno solo o entrambi) non versa nulla (a meno che non voglia affrancare la riserva in sospensione d’imposta) e l’effetto fiscale scatta dallo stesso esercizio in cui i beni sono rivalutati.

Fatti salvi, in quest’ultimo caso, i quattro esercizi di “vigilanza” previsti dal comma 6 in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati. L’unico aspetto che non sembra chiaro è proprio questo. Il comma 9, nell’anticipare al 2020 gli effetti fiscali per chi ha rivalutato (pagando) nel 2019, non richiama il comma 6, forse intendendo che, in questo caso, tutti i vantaggi della rivalutazione (anche ai fini delle plus/minus) scattano dal 2020.

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