Come fare perAdempimenti

Runts, tappe differenziate per tipologia di ente

di Monica Greco

  • Quando Dal 24 novembre 2021

  • Cosa scade Termine iniziale per iscrivere i nuovi soggetti al Runts

  • Per chi I soggetti che vogliono acquisire la nuova qualifica di Ets

  • Come adempiere Istanza telematica di iscrizione nella sezione del Registro unico

1In sintesi

Dal 24 novembre gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore devono utilizzare la modalità telematica per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), previsto dall’articolo 45 del Dlgs 117/2017 (“Codice del Terzo settore”, Cts).

La fase di trasmissione dei dati e delle informazioni si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, con la data del 23 dicembre come tappa intermedia per l’invio da parte delle associazioni di promozione sociale delle informazioni alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati già iscritti alla data del 22 novembre 2021

È, dunque, attiva la nuova piattaforma online per la gestione delle nuove iscrizioni visto che, dallo scorso 23 novembre 2021, è divenuto operativo il Registro nazionale telematico Runts, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 561 del 26 ottobre 2021 in attuazione dell’articolo 30 del Dm 15 settembre 2020.

Con l’attivazione del Runts si segna l’inizio del processo di digitalizzazione per gli Ets che, secondo il citato decreto, comincia con una fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri di settore - organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), al nuovo Registro unico.

Il Runts, difatti, è un registro telematico nazionale che consentirà di garantire la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi (statuti, bilanci e altre informazioni) che vi sono iscritti.

Le informazioni e gli atti degli Ets diverranno pubblici e, dunque, consultabili da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Runts sostituirà i registri delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e l’Anagrafe delle Onlus.

Pertanto, al completamento della citata fase di migrazione delle informazioni, dai vecchi registri di settore al nuovo registro digitale, il Runts sarà l’unico registro con i dati e le informazioni degli enti di Terzo settore.

2L’attivazione del Registro

Il passaggio all’era digitale del Runts sarà graduale e differenziato a seconda della tipologia di ente.

Di fatto, con l’attivazione dei Runts lo scorso 23 novembre, è scattata la fase di trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle Odv e delle Aps al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; il passaggio di questi dati sarà curato direttamente dal Ministero, Regioni e province autonome.

Per le Onlus, l’agenzia delle Entrate definirà insieme al Ministero, le modalità e i termini di comunicazione con le quali pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco degli enti iscritti, all’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021, per la successiva registrazione al Runts.

Pertanto, il 22 novembre è l’ultima data utile per l’accesso delle Onlus alla relativa Anagrafe.

La fase di trasmissione dei dati e delle informazioni, dai precedenti registri di settore al nuovo registro, si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022; difatti, dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del Runts che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

Dall'attivazione del Registro, si susseguiranno una serie di tappe ben precise e, fra le date da ricordare, segnaliamo:
● dal 24 novembre 2021 i nuovi enti – ovvero gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri - potranno chiedere l’iscrizione a una delle sezioni del Runts;
entro il prossimo 23 dicembre 2021 si dovranno inviare le informazioni da parte delle associazioni nazionali di promozione sociale, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati già iscritti alla data del 22 novembre 2021; nonché degli enti con esito positivo nel caso di procedimenti pendenti;
entro il 21 febbraio 2022, gli uffici delle regioni e province autonome completano la fase di invio al nuovo registro dei dati in loro possesso - riguardanti Aps e Ovd già iscritte alla data del 22 novembre, nonché i dati delle Aps e Odv con esito positivo dei procedimenti, cancellazione o iscrizione, pendenti al 22 novembre 2021.

Ricordiamo che il Runts è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Cts e gestito telematicamente su base territoriale dall’ufficio statale, gli uffici regionali e gli uffici provinciali del Runts, istituiti rispettivamente presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3L’iscrizione al Runts

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del Runts sono definite dal Dm 106/2020 e dai relativi allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato Excel che rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del Runts – tra l’altro, con Ddg 344/2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C.

L’iscrizione al Runts e la documentazione da produrre è diversa a seconda che l’ente non profit sia o meno dotato di personalità giuridica ovvero si tratti di una rete associativa.

Le sezioni che compongono il Runts sono 7 e saranno scelte dall’ente direttamente all’atto dell’iscrizione a seconda che si tratti di:
● organizzazioni di volontariato (Odv);
● associazioni di promozione sociale (Aps);
● enti filantropici;
● imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
● reti associative;
● società di mutuo soccorso;
● altri Enti del Terzo Settore.

La domanda di iscrizione nel Runts è presentata:
● dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce; ovvero
dal notaio, nel caso di richiesta di personalità giuridica contestuale alla richiesta di iscrizione la domanda.

Ricordiamo che, per accedere al Runts gli enti dovranno aver attestato da un notaio la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall’articolo 22, comma 4, del Cts cioè la disponibilità patrimoniale di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e a 30 mila euro per le fondazioni.

È importante segnalare che con l’iscrizione al Runts si consente di:
acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (Ets);
L' iscrizione consente altresì l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di Ets e dei relativi acronimi
beneficiare delle agevolazioni previste, anche di natura fiscale;
accedere al 5 per mille e, per specifiche tipologie di Ets, a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
acquisire la personalità giuridica nei casi specificatamente previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice.

4Come cambiano le modalità di iscrizione

A partire dal 24 novembre gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore" dovranno accedere online per la relativa iscrizione.

Gli enti legittimati potranno presentare agli uffici competenti del Runts la domanda di iscrizione esclusivamente con modalità telematiche accedendo al portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

In pratica dal 23 novembre non è più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle Odv e delle Aps e all’Anagrafe delle Onlus.

Per gli enti già iscritti all’Anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’agenzia delle Entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel Runts.

Dal 24 novembre 2021 chi vorrà acquisire la nuova qualifica di Ets dovrà:
● presentare telematicamente la relativa istanza di iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, del citato Dm 106/2020;
● accedendo tramite Spid o Cie alle apposite funzioni del “Front Office”, del sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali;
● inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti.

Grazie al citato portale di Front Office sarà possibile:
● compilare l’istanza con i dati e le informazioni necessarie, compresi i dati del soggetto titolato;
● creare e visualizzare il modello dati e la distinta della pratica da firmare digitalmente;
● allegare i documenti in formato PDF/A, e laddove previsto, firmati digitalmente;
Attraverso la funzione di messaggistica della piattaforma è possibile anche inserire uno o più allegati da inviare all’Ufficio Runts richiedente
●verificare della regolarità formale - prima dell’invio - dell’istanza;
● inviare l’istanza al Runts;
● ricevere, alla casella pec del dichiarante (notaio o rappresentante titolato) e comunque alla pec dell'ente, la ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema informatico del Runts, con indicazione del numero di repertorio eventualmente attribuito all'ente.

Per la gestione dei documenti e le relative comunicazioni sarà necessaria la pec (posta elettronica certificata) dell’Ente e la firma digitale del rappresentante legale.

Ricordiamo che la documentazione da produrre ai fini dell’iscrizione al Runts varia a seconda che l’ente senza – o con -personalità giuridica.

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Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. L’attivazione del Registro
  3. 3. L’iscrizione al Runts
  4. 4. Come cambiano le modalità di iscrizione