Adempimenti

Sanzioni in acquiescenza pagabili fino a 30 rate

Le Entrate: gli uffici periferici possono consentire la dilazione e non pretendere il pagamento in un’unica soluzione

di Antonio Iorio

L’ufficio può consentire la dilazione fino a 30 rate delle sanzioni cui si è prestato acquiescenza. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate in una risposta ad un quesito formulato nel corso di Telefisco 2021.

La precisazione dell’amministrazione è importante sotto un duplice profilo: innanzitutto per il periodo di crisi, che rende particolarmente difficoltoso il pagamento di somme in una unica soluzione, e poi per la totale chiusura sino ad oggi manifestata dagli degli uffici di fronte a simili richieste, nonostante una specifica previsione normativa in vigore da oltre 20 anni.

Le norme e la prassi

In dettaglio, secondo l’articolo 24 del decreto legislativo 472/1997 l’ufficio che ha applicato la sanzione, può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento, il debito può essere estinto in unica soluzione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Nella maggior parte dei casi, al contribuente vengono irrogate le sanzioni unitamente all’accertamento con la conseguenza che, se decide di prestare acquiescenza all’intero atto, l’eventuale rateazione segue le generali regole dell’acquiescenza al tributo (analoghe a quelle previste per l’adesione).

Tuttavia, può verificarsi che il contribuente riceva il solo atto di irrogazione/contestazione delle sanzioni, o ancora decida di prestare acquiescenza alle sole sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento e non anche al tributo per il quale invece intraprende un contenzioso.

Ebbene in questi casi, gli uffici, nonostante la chiarezza della norma, non ammettono alcuna rateazione delle sole sanzioni definite in acquiescenza pretendendone il pagamento in una unica soluzione.

Ora la precisazione dell’agenzia delle Entrate che, si spera, sensibilizzi opportunamente gli uffici periferici.

La risposta delle Entrate

Nella risposta dell’agenzia delle Entrate viene evidenziato che per l’individuazione delle specifiche condizioni di eccezionalità occorre far riferimento ai chiarimenti al tempo forniti dalla circolare 180 del 1998.

Il rinvio a tale documento di prassi è la riprova, indiretta, che da allora, non ci sia mai stato alcun intervento sul tema, con la verosimile conseguenza che l’istituto fosse divenuto desueto prima della risposta dell’Agenzia a Telefisco.

Così, l’ufficio che ha irrogato la sanzione, secondo la predetta circolare, dovrà valutare il disagio economico del contribuente tenendo conto, innanzitutto, delle ragioni addotte dall’interessato supportate da documentazione idonea (dichiarazione dei redditi di anni d’imposta precedenti o dell’anno in corso, iscrizione liste di collocamento o di mobilità, documentazione relativa a condizioni familiari o di salute particolari, attestazioni bancarie sulla situazione debitoria dell’impresa, difficoltà ad accedere a linee di credito ecc.).

L’ufficio dovrà poi considerare anche l’utilità per l’amministrazione di conseguire il soddisfacimento del credito, seppur dilazionato nel tempo.

La decadenza

Nella risposta viene ricordato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il beneficio della rateazione decade e sarà necessario il versamento del debito che residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Tale debito residuo va rapportato all’importo della sanzione ridotta a un terzo solo se il relativo pagamento avvenga entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Decorso inutilmente detto termine, il debito va, invece, commisurato alla sanzione dovuta in misura integrale.

Ciò in quanto, in caso di pagamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento puntuale di tutti gli importi previsti nel piano di rateazione ed il versamento entro i termini per il ricorso della prima rata, da solo, non perfeziona l’istituto in esame, con la conseguenza che il pagamento di ogni successiva rata oltre le scadenze stabilite e, a maggior ragione, l’eventuale omesso versamento, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e il ripristino del debito originario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©