Sanzioni Consob all’Ad della Sgr che non riduce al minimo il rischio conflitti di interesse
Non basta indicare nell’apposito registro i profili di conflitto di interesse che riguardano l’amministratore delegato di una società di gestione del risparmio, se non si identificano e non si evita il danno agli investitori. La Corte di cassazione (sentenza 21017) conferma la sanzione Consob, di 25 mila euro, a carico dell’ex ad di Sgr Adenium per le violazioni accertate da Bankitalia.
Nel mirino degli ispettori, il mancato rispetto della disciplina sui conflitti di interesse della società. La sanzione va a punire la carente organizzazione della Sgr, che non si era dotata di strumenti utili a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nelle decisioni di investimento. E soprattutto rispetto a quelle connesse agli investimenti in asset liquidi. Misure che avrebbero dovuto scongiurare una sovrapposizione tra l’esercizio delle funzioni di gestione, delegate alla Sgr, e l’operatività disposta dalla Società delegante Adenium Sicav.
Un problema, al quale il vertice di Sgr, con concomitanti ruoli decisionali anche in Sicav, non ha posto rimedio, disertando, in più occasioni - sottolineano i giudici -le riunioni del Cda in cui venivano dettate le linee per i portafogli gestiti. Imprecisa anche la ripartizione di compiti e responsabilità tra delegata e delegante, risultata determinante sia per il disallineamento della gestione delegata rispetto alle linee guida dettate alla Sicav dagli investitori, sia per la violazione contigua rappresentata dalle operazioni d’investimento in conflitto di interessi. Sul punto la Corte d’appello di Milano aveva fatto riferimento alle operazioni Hartington e Agate, per un totale di 31,5 milioni: somme entrate nella disponibilità della Hps, società che intratteneva rapporti di affari con l’ex ad di Adenium.
Giustificato anche il diverso trattamento riservato al vertice, sanzionato in misura più consistente, rispetto agli altri esponenti della Sgr. Per più di una ragione. Non essersi attivato per eliminare le lacune che, unite alla negligenza degli amministratori, hanno portato all’esito negativo dell’investimento e aver svolto un ruolo apicale proprio nel periodo in cui sono state registrate le violazioni più gravi. A questo va unita la considerazione del breve tempo in cui sono rimasti in carica gli altri soggetti che hanno ricoperto una carica analoga nel Cda di Sgr.
Accentua la responsabilità anche la coesistenza di un potere decisionale in Sgr e Sicav che consentiva all’ex “ad” di avere piena consapevolezza dell’esistenza delle carenze amministrative. Né alleggerisce la situazione il fatto che l’esistenza di interessi contrastanti sia stata messa nero su bianco nel registro del conflitto di interessi. Un passo non decisivo che non basta da solo a mettere in linea con la disciplina sull’organizzazione e le procedure che devono adottare gli intermediari di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. I conflitti vanno prima identificati e poi gestiti. Con strumenti tali da evitare che possano ledere gravemente gli organismi di investimento collettivo del risparmio che vengono gestiti.