Adempimenti

Sanzioni, vantaggi e norme anti-abuso: le osservazioni in attesa della circolare sulla Dac6

La consultazione pubblica mette in luce gli aspetti su cui le Entrate dovranno prendere posizione con il documento finale

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di Massimo Bellini e Daniela De Lucia

Moratoria sulle sanzioni, criterio del vantaggio principale, rilevanza delle disposizioni anti-abuso e prezzi di trasferimento. Sono alcuni degli argomenti trattati nelle risposte alla consultazione pubblica sullo schema di circolare sull’attuazione della direttiva Dac 6.
Il corposo documento dell’Agenzia affronta vari aspetti della disciplina che introduce l’obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale. Sono tuttavia ancora molti i dubbi degli operatori, come emerge dai commenti ricevuti.

Un primo aspetto di rilievo riguarda le scadenze e le sanzioni. La circolare è infatti ancora in bozza nonostante i primi adempimenti siano previsti per il 1° febbraio. Dovrebbero essere quindi ritenute valide le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2021, anche qualora il termine ordinario scada prima, senza prevedere l’applicazione delle sanzioni in base all’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) ed all’articolo 6, comma 2, Dlgs 472/1997. Ciò consentirebbe comunque all’Italia lo scambio di informazioni con gli Stati membri entro il 30 aprile 2021.

Anche il criterio del vantaggio principale, elemento chiave per stabilire la comunicabilità di molti elementi distintivi, necessita di chiarimenti. Il calcolo richiede un confronto tra le imposte che risultano dall’attuazione del meccanismo transfrontaliero e quelle che sarebbero dovute in assenza dello stesso, ponendole a confronto con i vantaggi extra fiscali.

Non è tuttavia chiaro dagli esempi della circolare (n. 6 e 7) se si debba considerare come termine di paragone del meccanismo transfrontaliero uno scenario in cui lo stesso non è attuato oppure si debba individuare uno scenario basato su logiche extra fiscali (che potrebbe coincidere con il non attuare il meccanismo qualora questa sia la soluzione economicamente più vantaggiosa). Diversamente da quanto indicato nella circolare, gli effetti fiscali, compresa l’Irap, ed extra fiscali, andrebbero poi calcolati sia per il meccanismo transfrontaliero che per il meccanismo “alternativo” al fine di verificare il rispetto del criterio del vantaggio principale.

Molte perplessità desta la previsione secondo cui il criterio della riduzione di imposta sia integrato anche quando in dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a sterilizzare gli effetti fiscali in virtù di specifiche disposizioni limitative. Tale previsione sembra in contrasto con lo spirito della norma e quanto indicato nella circolare stessa che fa riferimento ai vantaggi che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero.

Si pensi ad esempio ad un meccanismo potenzialmente comunicabile in base agli elementi distintivi della categoria C1 che prevede un pagamento infragruppo non deducibile in virtù delle disposizioni anti-ibridi. I requisiti normativi non sarebbero integrati in quanto il pagamento non potrebbe essere dedotto e non vi sarebbe riduzione di imposta che è condizione necessaria per la comunicazione. Il punto andrebbe riconsiderato per escludere dagli obblighi di comunicazione quei meccanismi che concretamente, tenuto conto dei fatti e delle circostanze, non possono dar luogo all’ottenimento di un vantaggio fiscale.

È inoltre ampliata la rilevanza dei prezzi di trasferimento rispetto agli elementi distintivi della categoria E. Si pensi all’esempio n. 12 secondo cui l’applicazione di prezzi inferiori al valore di mercato ad una controllata e la successiva distribuzione da parte di quest’ultima dei dividendi integrerebbe l’elemento distintivo B2 (conversione di profitti di impresa in dividendi). Il caso dovrebbe riguardare esclusivamente fattispecie di palese non conformità del transfer pricing. Qualora il contribuente sia in grado di giustificare la correttezza dei prezzi, anche tramite gli oneri documentali, l’operazione non dovrebbe essere comunicabile a prescindere da eventuali contestazioni ex post dell’amministrazione finanziaria.

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