Scaffalature 4.0, iperammortamento con coefficiente degli immobili
Per le scaffalature dei magazzini automatizzati autoportanti l'iperammortamento si ripartisce utilizzando il coefficiente di ammortamento degli immobili e non invece quello degli impianti. Lo chiarisce la risposta n. 408 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. L'esclusione della natura immobiliare di questi magazzini, disposta dal decreto semplificazioni, vale solo per ricomprenderli oggettivamente nell'agevolazione e non anche per fissare le regole di ammortamento. Per gli investimenti già periziati prima della norma di interpretazione, non serve una nuova perizia, ma solo una autocertificazione che attesti il maggior costo agevolabile.
Con la riposta ad interpello n. 408, l'Agenzia fa luce su alcuni aspetti problematici della disciplina dell'iperammortamento con riguardo agli investimenti in magazzini automatizzati interconnessi.
La risoluzione 62/E/2018 aveva escluso la rilevanza, nel calcolo del costo soggetto ad iperammortamento, della parte relativa alla gabbia metallica di questi magazzini, in quanto si tratterebbe di costruzione considerata nella stima della rendita catastale (essendo gli immobili investimenti non agevolabili). Successivamente, l'art. 3-quater, comma 4, del Dl 135/2018, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che, ai soli fini della applicazione della disciplina dell'iperammortamento, il costo agevolato comprende anche quello attribuibile alla scaffalatura.
Con riferimento a questa tipologia di investimenti, una società ha presentato un interpello alle Entrate per chiedere un chiarimento su due aspetti. In primo luogo, si pone il dubbio se la ripartizione temporale dell'iperammortamento debba seguire il piano calcolato secondo il coefficiente dei fabbricati oppure quello (estremamente più elevato, con un ritorno temporale più rapido) degli impianti automatici. Viene inoltre chiesto se le perizie già redatte prima del Dl 135, che evidentemente escludevano il costo della scaffalatura, debbano essere nuovamente predisposte e giurate.
In merito al primo quesito, la risposta 408 risulta particolarmente penalizzante. L'Agenzia afferma infatti che il chiarimento normativo sulla rilevanza delle scaffalature ai fini dell'iperammortamento non si estende alle regole di determinazione del reddito di impresa. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, e conseguentemente della ripartizione temporale dell'iperammortamento (che deve seguire come noto i coefficienti del Dm 31 dicembre 1988), il costo della scaffalatura autoportante deve essere assimilato a quello dei fabbricati. L'ammortamento (ordinario e iper) dovrà pertanto determinarsi con i coefficienti degli immobili e non con quelli degli impianti. La risposta precisa poi che resta comunque esclusa dall'iper la restante parte di costo indicata nella ris. 62/E (fondazioni, pareti di tamponamento, coperture). Una apertura giunge invece con riferimento alle perizie già redatte prima dal decreto semplificazioni, che non dovranno essere rifatte, ma solo accompagnate da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che indichi il maggior costo agevolato attribuibile alla scaffalatura.