Controlli e liti

Scambio di info fiscali utilizzabili nel processo se richiesta è legittima

La Suprema corte torna sul tema, molto sentito, dell’utilizzabilità degli atti ottenuti tramite la collaborazione internazionale per scopi (apparentemente) diversi da quelli originari

di Alessandro Galimberti

I documenti e le informazioni acquisiti nell’ambito di una procedura di scambio di informazioni fiscali (articolo 26 del Modello Ocse) sono utilizzabili anche nel procedimento penale, a condizione che questo sia nato come conseguenza - ma solo conseguenza - dell’accertamento in questione.

La Terza penale della Cassazione (sentenza 9083/23, depositata il 3 marzo) torna sul tema, molto sentito, dell’utilizzabilità degli atti ottenuti tramite la collaborazione internazionale per scopi (apparentemente) diversi da quelli originari.

Il caso scaturiva dal ricorso di un imprenditore siciliano, condannato nei due gradi di merito per occultamento di documenti contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000) grazie all’acquisizione, come prova, della documentazione pervenuta all’agenzia delle Entrate dalla Svizzera e dal Regno Unito.

Secondo l’imputato, l’ingresso nel procedimento penale delle informazioni scambiate in via amministrativa era illegittimo esattamente quanto il loro utilizzo, avendo i due Stati collaboranti “liberato” i documenti sulla base della richiesta fiscale, e non invece rogatoriale.

Ma a giudizio della Terza penale, invece, una volta accertato il piano esclusivamente amministrativo del procedimento in corso ad opera dell’autorità richiedente, ciò che viene ottenuto (come le fatture, nella vicenda in esame) diviene parte del procedimento stesso ed assume la veste di un documento utilizzabile a fini istruttori, accertativi e sanzionatori fiscali. «Ormai legittimamente acquisiti da un’autorità interna - argomenta la Cassazione - i documenti potranno poi, eventualmente, essere utilizzati anche per altri scopi, compreso quello penale, senza necessità di autorizzazione dello Stato richiesto e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni interne che concernono l’acquisizione dei documenti nella fase procedimentale e processuale».

Ovviamente, presupposto necessario è che le informazioni siano state richieste in origine per l’utilizzo ai fini dell’accertamento fiscale e non invece per una «prevedibile rilevanza» - già al momento della richiesta stessa - in altri contesti e per altre finalità. Per far scattare l’inutilizzabilità penale, in sostanza, la parte interessata deve dimostrare che la domanda di collaborazione internazionale era stata avanzata nell’ambito di un’indagine «di cui l’autorità richiedente conosceva già il carattere sostanzialmente penale, a prescindere dalla formale iscrizione del fascicolo». facendone risultare «il carattere artificioso e l’effettivo scopo di eludere la normativa - certamente più complessa - delle rogatorie».

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