Contabilità

Scarti di negoziazione ed emissione tra plusvalenze e minusvalenze

Interesse finanziario escluso per le differenze di valore dopo il riallineamento

di Massimo Romeo

Per i titoli a reddito fisso, agli scarti di negoziazione ed emissione che maturano a seguito delle operazioni di riallineamento di valore va riconosciuta natura lato sensu negoziale da ricondurre contabilmente nell’alveo delle plusvalenze/minusvalenze. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1659 del 10 maggio 2023.

Una spa, operante nel settore assicurativo, impugnava un avviso di accertamento con cui le Entrate avevano recuperato a tassazione una maggiore Ires ritenendo che gli scarti negativi di negoziazione e di emissione di titoli obbligazionari andassero assimilati agli interessi passivi derivanti da contratti aventi causa finanziaria esplicita e, pertanto, deducibili solo in misura del 96% del loro ammontare (articolo 96, comma 5-bis, del Tuir), così recuperando la differenza.

Per la Cgt la genesi economica e la finalità di entrambe le operazioni (riallineamento di valore per scarti di negoziazione e/o di emissione) è identica e quindi il trattamento fiscale che ne deriva non può essere difforme. La Corte di secondo grado lombarda ha individuato quale “nodo da sciogliere”, tenuto conto che l’ordinamento positivo non contempla specificatamente la fattispecie in questione, se tali operazioni possano considerarsi aventi natura finanziaria - nel qual caso gli interessi che vengono a generarsi rispondono al criterio di deducibilità dettato dall’articolo 96, comma 3, Tuir (come sostenuto dall’Ufficio) - o se, diversamente, alle stesse vada riconosciuta natura lato sensu negoziale con la quale le parti regolano, allineandolo, il valore di un titolo. I giudici hanno ritenuto che le operazioni devono inquadrarsi fra i redditi diversi di natura finanziaria che costituiscono plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla negoziazione/cessione o rimborso degli investimenti finanziari. Viene dagli interpreti individuato quale argomento di sostegno a tale qualificazione quanto disposto dall’articolo 110, comma 1, lettera e) del Tuir secondo il quale «per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo di acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio». Pertanto, in ragione di tale norma, risulta espressamente escluso che alle differenze di valore che maturano su tali titoli a seguito delle operazioni di riallineamento di valore possa attribuirsi (come invece sostenuto dall’Ufficio) la natura di interesse finanziario nel senso previsto dall’articolo 96 Tuir «dovendo le stesse essere incluse nell’alveo delle plusvalenze/minusvalenze».

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